Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The University of Suor Orsa Benincasa, as the primary appellant, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Calogero Ferdinando, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings under the relevant civil procedure codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a deemed waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5843/2021 R.G. proposto da: UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCHINI ROBERTO (BCCRRT68H27F839C) -ricorrente- contro CALOGERO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TANARO 10, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO (SCLRSR65R24D086A) rappresentato e difeso dall'avvocato RUMOLO MAURIZIO (RMLMRZ68S26F839N) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4274/2020 depositata il 15/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5843/2021 Numero sezionale 865/2025 Numero di raccolta generale 26125/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Maurizio Rumolo. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 5843/2021 Numero sezionale 865/2025 Numero di raccolta generale 26125/2025 Data pubblicazione 25/09/2025