Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Abu Solomon, did not act on the court's proposal for case settlement, while the respondent, Aster Coop, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4188/2025 R.G. proposto da: ABU SOLOMON, elettivamente domiciliato in RAVENNA DOM DIG VIA IV NOVEMBRE 5, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI DAVIDE (BCCDVD62H15L797V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASTER COOP SOC COOP, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio, 58, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.627/2024 depositata il 08/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4188/2025 Numero sezionale 864/2025 Numero di raccolta generale 26120/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 4188/2025 Numero sezionale 864/2025 Numero di raccolta generale 26120/2025 Data pubblicazione 25/09/2025