Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Ventriglia, challenged a lower court judgment against INPS but remained silent after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of proceedings and the allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20928/2024 R.G. proposto da: VENTRIGLIA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA (MRNFRC75C52A192R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.820/2024 depositata il 20/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 20928/2024 Numero sezionale 861/2025 Numero di raccolta generale 26100/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali che devono essere compensate;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 20928/2024 Numero sezionale 861/2025 Numero di raccolta generale 26100/2025 Data pubblicazione 25/09/2025