Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties argued regarding the procedural timeline, but the Court found no objection was lodged by the deadline. Consequently, the Court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of the proposal for settlement constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9561/2024 R.G. proposto da: FUCCI MAURO, GIANNUZZI MARIA LUCIA, D'APICE LUIGI, DE MIZIO VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA CISTERNA DELL'OLIO 44 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.361/2024 depositata il 04/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 9561/2024 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 26091/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 9561/2024 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 26091/2025 Data pubblicazione 25/09/2025