Italian Court dismisses family allowance appeal for lack of specific income proof by non-EU citizen applicant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Niang Ibra's appeal against the Bologna Court of Appeal's denial of a family allowance. The applicant failed to provide specific evidence of income for himself and his family, relying only on insufficient documents like contribution statements. The court held that the statutory requirement for income proof applies equally to non-EU citizens and cannot be satisfied by general documents lacking specific financial data.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.l. n. 69/1988; Art. 12 prel. c.c.: The requirement to prove income eligibility for family allowances is a constitutive condition that must be specifically demonstrated by the applicant, and this evidentiary burden applies identically to non-EU citizens without constituting discrimination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18560-2022 proposto da: NIANG IBRA, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 400/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2022 R.G.N. 698/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Assegni nucleo familiare R.G.N.18560/2022 Cron. Rep. Ud.18/09/2025 RILEVATO CHE Con sentenza n.400/22, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di Niang Ibra volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. Riteneva la Corte che l’appellante non avesse allegatoin modo specifico la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo familiare, e che i documenti prodotti – estratto contributivo e situazione anagrafica, copia conteggi degli arretrati di prestazione ancora dovuti – fossero insufficient i a fini probatori , in mancanza di produzione di documentazione reddituale (CUD o modello 730).
Avverso la sentenza Niang Ibra ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Niang Ibra deduce violazione ofalsa applicazione dell’art.2 l. n. 153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l. n.153/88.
Il motivo argomenta altresì che il requisito reddituale non è elemento costitutivo del diritto ma rileva ai soli fini della quantificazione dell’assegno. Con il secondo motivo di ricorso, Niang Ibra deduce violazione o errata applicazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c.,per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda, svolta in appello, di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati. Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/14, Cass.16710/22, Cass.7097/23, Cass.5804/25), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione –la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
È stato altresì aggiunto (Cass.6953/2023, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025) che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo. Nel caso di specie la Corte ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato dal ricorrente. Questi, innanzitutto, ha mancato di allegare, nei propri atti difensivi, alcunché di specifico sul proprio reddito e su quello dei componenti il nucleo familiare.
Ed è noto che il difetto di allegazione specifica non può venir meno mediante l’esame dei documentiallegati all’atto difensivo (v. Cass.22055/2017, Cass.5804/2025). Poi la Corte ha aggiunto che i documenti prodotti in funzione probatoria del requisito reddituale, ovvero estratto contributivo e situazione anagrafica, copia conteggi degli arretrati di prestazione ancora dovuti, erano insufficienti ai fini probatori poiché nulla dicevano della situazione patrimoniale dei familiari e solo parzialmente di quella del richiedente. Tale valutazione probatoria compiuta dalla Corte d’appello è incensurabile in questa sede (v.
Cass.6774/2022), se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., estranei ai motivi di ricorso. Quanto poi alla mancata autorizzazione del giudice alla produzione in appello delle certificazioni reddituali (CUD o modello 730), il C ollegio d’appello si è attenuto all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d'ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass.11845/2018, Cass.5804/2025).
Il richiamo ai poteri istruttori ufficiosi dell’art.421 c.p.c., svolto nel secondo motivo, è infondato poiché esso richiede un’allegazione specifica del requisito reddituale, nel caso di specie mancante, senza che il ricorso contesti alcunché di specifico in contrario. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p