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Ordinanza — n. 26072/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses family allowance claim due to lack of income proof and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26072/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the family allowance claim filed by Diop Modou against INPS, ruling that the applicant failed to prove the required income threshold. The court held that while extracomunitary citizens face the same evidentiary burden as Italians, the applicant provided no income documents and merely requested authorization to submit a CUD certificate in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed because the necessary factual elements were not established in the initial filing.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. n. 69/1988; Art. 12 prel. c.c.: The family allowance requires proof of both employment and a specific income level, which must be demonstrated by the applicant regardless of nationality, and new evidence introduced late in proceedings is inadmissible without prior probative grounds.

Parole chiave

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family allowance claim income proof requirement extracomunitary citizens second instance evidence procedural preclusion INPS family benefits CUD certificate admissibility prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988)
Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/2014, Cass.16710/2022, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l.
Art. 12 prel. c.c.
153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
Direttiva 2003/109/CE
c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
Cass. 8973/2014
Cass. 16710/2022
Cass. 7097/2023
Cass. 5804/2025
Cass. 6953/2023
Art. 115 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Cass. 11845/2018
D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17530-2022 proposto da: DIOP MODOU, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 354/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/05/2022 R.G.N. 632/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Assegni nucleo familiare R.G.N.17530/2022 Cron. Rep. Ud.18/09/2025 RILEVATO CHE Con sentenza n.354/22, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di Diop Modou volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. Riteneva la Corte che l’appellante non avesse prodotto alcun documento attestante il reddito percepito, essendosi limitato a chiedere in appello la produzione del CUD.

Avverso la sentenza Diop Modouricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Diop Modou deduce violazione ofalsa applicazione dell’art.2 l. n. 153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l. n.153/88.

Il motivo argomenta altresì che il requisito reddituale non è elemento costitutivo del diritto ma rileva ai soli fini della quantificazione dell’assegno. Con il secondo motivo di ricorso, Diop Modou deduce violazione o errata applicazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c.,per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda, svolta in appello, di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati. Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/2014, Cass.16710/2022, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione –la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato –dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

È stato altresì aggiunto (Cass.6953/2023, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025) che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo. Nel caso di specie la Corte ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato dal ricorrente. Questi si è limitato in appello a chiedere di essere autorizzato a produrre, per la prima volta in secondo grado, la certificazione CUD.

Tale produzione non è stata ammessa dalla Corte, e la domanda dell’appellante in tal senso è stata rigettata con corretta motivazione, ovvero richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d'ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi deidiritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass.11845/2018, Cass.5804/2025).

Il richiamo ai poteriistruttori ufficiosi dell’art.421 c.p.c., svolto nel secondo motivo, è infondato poiché esso, appunto, presuppone una pista probatoria già risultante dagli atti, e il ricorso non allega alcunché di specifico sugli elementi probatori versati agli atti e capaci di integrare una rilevante pista probatoria. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove do