Italian Supreme Court dismisses public employment appeal due to procedural delay exceeding statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing occurred after the mandatory statutory deadline. The appellant, a public worker dismissed following a perpetual ban from public offices, argued that local laws superseded national regulations regarding his eligibility. The court rejected these substantive arguments entirely, ruling that the procedural defect of tardiness precluded any examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the peremptory time limit prescribed by law, regardless of the substantive arguments raised by the parties.
Parole chiave
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 21354-2024 proposto da: LEPORI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO PIRAS; -ricorrente - contro AGENZIA FORESTAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GESUINO CAMPUS, GIUSEPPA RUTILIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2024 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 156/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto; udito l'avvocato GIUSEPPA RUTILIO. Oggetto PUBBLICO IMPIEGO RECESSO R.G.N.21354/2024 Cron. Rep. Ud.06/05/2025 FATTI DI CAUSA L’odierno ricorrente, assunto a t.i. con mansioni di operaio forestale di primo livello in data 18 febbraio 2020, agiva in giudizio per far accertare l’invalidità del licenziamento comminatogli dall’amministrazione in data 26 febbraio 2020 a seguito dell’applicazione nei suoi confronti della misura accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici intervenuta con sentenza penale di condanna del 6 maggio 2016.
Il lavoratore adduceva che ciò non comportava il veto di essere adibito a semplici mansioni d’ordine consistenti in opere meramente materiali e che l’illecito risaliva ad un periodo precedente all’instaurazione del rapporto. Il Tribunale rigettava il ricorso. La Corte di Appello rigettava l’appello stabilendo che l’interdizione dai pubblici uffici priva il condannato del diritto di elettorato attivo e passivo, condizione che preclude l’accesso ad un rapporto di pubblico impiego per difetto di uno dei requisiti indefettibili, a prescindere dalla tipologia di mansione e, laddove il rapporto sia stato erroneamente instaurato, ne comporta il suo scioglimento.
Nel caso di specie, la Corte territoriale riteneva il contratto nullo dall’origine per difetto dell’elemento essenziale della volontà di stipulare da parte dell’amministrazione che erroneamente aveva proceduto all’assunzione. Il signorPaolo Lepori ricorreva in cassazione con due motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione che depositava altresì memoria. La Procura Generale chiedeva con le conclusioni scritte dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività e comunque il rigetto nel merito.E in udienza confermava tale richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce l’e rronea applicazione del D.P.R. n°487/94: la Corte distrettuale ha erroneamente considerato il ricorrente escluso dal rapporto di lavoro pubblico perché interdetto dai pubblici uffici e dunque privo dell’elettorato attivo sulla base del DPR 487/94, dovendosi nel caso di specie applicare la L.R. istitutiva dell’Agenzia datrice, da considerarsi gerarchicamente superiore, speciale e successiva nel tempo rispetto al D.P.R., che non prevede invece alcuna causa di esclusione.
2. Con il secondo motivo si lamenta l’e rronea applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n°165/01: la Corte territoriale ha erroneamente considerato esistente un’automatica esclusione delle assunzioni dei soggetti privati dell’elettorato attivo. Viene proposta, altresì , questione legittimità costituzionale artt. 28, c.1 n. “2” C.P. e 55 quater, c.1 lett. “f)” D.lgs n. 165/01., nella parte in cui non viene previsto che un soggetto, già interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici possa successivamente essere assuntoalle dipendenze di un Ente Pubblico.
3. Il ricorso èinammissibile per tardività, giacché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 giugno 2024 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il 31dicembre 2024, oltre il termine perentorio di legge. La tardività dell’impugnazione preclude pertanto l’esame dei motivi di cassazione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio