Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Cutolo Mario, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Villa Feanda S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16348/2023 R.G. proposto da: CUTOLO MARIO, elettivamente domiciliato in POGGIOMARINO VIA VITTORIO EMANUELE 72, presso lo studio dell’avvocato FALANGA MAURIZIO (FLNMRZ74H02H931H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VILLA FEANDA S.R.L., elettivamente domiciliato in PALMA CAMPANIA VIA ROMA 285, presso lo studio dell’avvocato LAURI CARMINE (LRACMN79E09I438U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VUOLO ANDREA (VLUNDR73B09G812Q) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.82/2023 depositata il 16/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16348/2023 Numero sezionale 856/2025 Numero di raccolta generale 26043/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 16348/2023 Numero sezionale 856/2025 Numero di raccolta generale 26043/2025 Data pubblicazione 24/09/2025