Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an autonomous company, challenged a lower court judgment against an individual without acting within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14177/2023 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO (E.A.V.) S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARA SABINA 2, presso lo studio dell’avvocato DE MATTIA MASSIMO (DMTMSM68D05H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO GIULIO (RSSGLI66S07B963L) -ricorrente- contro SALVATORE MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1783/2023 depositata il 27/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14177/2023 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 26018/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Pasquale Biondi. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 14177/2023 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 26018/2025 Data pubblicazione 24/09/2025