Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit against telecom companies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy declared the appeal process extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Paolo Pasquali had previously lost his appeal against Telecom Italia and related entities in the Rome Court of Appeal. The court ruled that the withdrawal was valid and accepted by the defendants, terminating the proceedings without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A lawsuit is extinguished upon the plaintiff's voluntary withdrawal, which, if accepted by the opposing party, terminates the proceedings without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'A' 3490 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - Dott. VITTORIA AMIRANTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21013-2023 proposto da: PASQUALI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CIGLIANO; - ricorrente - contro TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI; - controricorrente - nonché contro TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21013/2023 Cron.
Rep. Ud. 09/07/2025 Numero registro generale 21013/2023 Numero sezionale 3490/2025 Numero di raccolta generale 26005/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 nonché contro OLIVETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, MONICA GRASSI, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI; - controricorrente - nonché contro TELECOM ITALIA VENTURES S.R.L. (quale incorporante della TIM TANK S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ARTURO MARESCA, MONICA GRASSI, ROBERTO ROMEI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1664/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2023 R.G.N. 1635/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da Paolo Pasquali avverso la sentenza n. 9679/19 del tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda svolta nei confronti Telecom Italia e delle altre società convenute facenti parte del Gruppo Telecom condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza. Avverso la sentenza Paolo Pasquali ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi ai quali hanno resistito con controricorso Telecom Italia spa, Olivetti Spa, Telecom Italia Sparkle spa, Telecom Italia Ventures srl .
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Numero registro generale 21013/2023 Numero sezionale 3490/2025 Numero di raccolta generale 26005/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto, depositato in questo giudizio, con cui il 31.01.2025 il ricorrente Paolo Pasquali ha notificato atto di rinuncia al giudizio, nonché ai diritti tutti e all’azione in esso vantati, con compensazione delle spese dì lite.
Le controricorrenti con atto del 4 febbraio 2025 hanno pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2025 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 21013/2023 Numero sezionale 3490/2025 Numero di raccolta generale 26005/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Numero registro generale 21013/2023 Numero sezionale 3490/2025 Numero di raccolta generale 26005/2025 Data pubblicazione 24/09/2025