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Decreto — n. 25989/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25989/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, EAV, challenged a lower court judgment against the respondent, PISA, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal renunciation under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline procedural renunciation extinction of proceedings costs allocation condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24876/2023 R.G. proposto da: EAV, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO GARIBALDI 387, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PISA PASQUALE, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA GOMEZ D #8223;AYALA N.6, presso lo studio dell’avvocato CELLUPICA ENRICO (CLLNRC64C21I838O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLOCATI NERINO (LLCNRN68R11F839E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2932/2023 depositata il 11/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 24876/2023 Numero sezionale 852/2025 Numero di raccolta generale 25989/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 24876/2023 Numero sezionale 852/2025 Numero di raccolta generale 25989/2025 Data pubblicazione 24/09/2025