Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, an autonomous entity, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Vincenzo Fiorillo, maintained his position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4757/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO GARIBALDI 387, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FIORILLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3942/2023 depositata il 28/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4757/2024 Numero sezionale 850/2025 Numero di raccolta generale 25958/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 4757/2024 Numero sezionale 850/2025 Numero di raccolta generale 25958/2025 Data pubblicazione 23/09/2025