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Decreto — n. 25948/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for waiver due to 40-day silence on settlement proposal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 25948/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the 40-day period for responding to a settlement proposal lapsed without action by the parties. Giovanni Foglia, represented by Domenico Monteleone, had filed an appeal against a judgment involving ENEL S.P.A. and E-Distribuzione S.P.A., defended by Angelo Pandolfo and Silvia Lucantoni. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.; In the absence of a request to decide the appeal within the statutory period following a settlement proposal, the appeal is deemed waived and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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waiver by silence settlement proposal extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit ripetibili dell'avvocato impugnabilità di decisioni incidentali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
566/2019 emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4074/2014
Quanto al ricorso incidentale, si evidenza che questa Corte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass.
Cass. n. 7553/2025
4074/2014, Cass. n. 7553/2025), che, in caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1988/2020R.G. proposto da: GIOVANNI FOGLIA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Monteleone, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ENEL S.P.A. e E –DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Pandolfo e Silvia Lucantoni, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 566/2019 emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbia no chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. Quanto al ricorso incidentale, si evidenza che questa Corte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass. n. 7553/2025), che, in caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 900,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l