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Ordinanza — n. 25888/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by subsequent settlement agreement and formal waiver filed by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25888/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant filed a formal waiver following a settlement agreement with the respondent. Although the appellant initially sought cassation against the appellate court's revocation of an injunction regarding contractual indemnities, the subsequent transactional act explicitly renounced the appeal and settled all related costs. Consequently, the court found no need to examine the merits of the legal arguments because the procedural right to appeal had been voluntarily waived by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A formal waiver filed by the appellant following a settlement agreement extinguishes the cassation appeal, rendering the proceedings void without further examination of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment settlement agreement waiver formal renunciation appeal contractual indemnity dispute procedural extinction rules ritiro a seguito di transazione azione di contestazione contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
CONSIDERATO CHE 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art.
art. 391 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18441-2021 proposto da: BERTUCCI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO VALLEBONA; -ricorrente - contro ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA CANGIANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1222/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2021 R.G.N. 1132/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.18441/2021 Cron. Rep. Ud.08/07/2025 RILEVATO CHE 1.La Corte di Appello di R o ma , in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, revocava il decreto ingiuntivo n. 1842/2025 emesso dal medesimo Tribunale nei confronti di Atac s.p.a. in favore di Adalberto Bertucci i n relazione a indennità contrattualicollegate a contratto di consulenza tra l e parti ; 2.Adalberto Bertucci ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 3.successivamente il medesimo ha depositato “ Atto di rinunzia ” al ricorso per cassazione, in quanto “ ha stipulato con ATAC s.p.a. un atto transattivo in data 25 ottobre 2021 in cui rinuncia anche a l predetto ricorso”, depositandoil predetto atto transattivo.

CONSIDERATO CHE 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.dall’atto transattivo depositato risulta che le parti hanno in tale sede regolamentato anche le spese; 3.il presente giudizio di legittimità va , pertanto , dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, per l’accordo delle parti, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell’Aduna