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Decreto — n. 25861/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 25861/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing Mantua Antonio and Map 2000 S.r.l. in liquidation, had not acted to preserve the case against the Rome Labor Inspectorate. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the statutory period constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline renunciation by silence proposal for termination litigation costs award condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1258/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1258/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27148/2022 R.G. proposto da: MANTUA ANTONIO, MAP 2000 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, N. 99,, presso lo studio dell’avvocato VITALE VANESSA (VTLVSS70T62H501Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACOBUCCI BERARDINO (CBCBRD76E31G878F) -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1258/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 27148/2022 Numero sezionale 846/2025 Numero di raccolta generale 25861/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 27148/2022 Numero sezionale 846/2025 Numero di raccolta generale 25861/2025 Data pubblicazione 22/09/2025