Decreto — n. 25855/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25504/2024 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y), SOMMARUGA ANNA GRAZIA (SMMNGR66D59C273G), NEGRI ANTONELLA (NGRNNL64H58L319W) -ricorrente- contro ARMANTI ANDREA, BRUNI FERNANDO, FIORITO CARLO, elettivamente domiciliati in PERGINE VALSUGANA PIAZZA GARIBALDI 13DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI STEFANO (TMSSFN74E23L378J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARTA ATTILIO (CRTTTL59A03F132T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.735/2023 depositata il 28/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25855/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25504/2024 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y), SOMMARUGA ANNA GRAZIA (SMMNGR66D59C273G), NEGRI ANTONELLA (NGRNNL64H58L319W) -ricorrente- contro ARMANTI ANDREA, BRUNI FERNANDO, FIORITO CARLO, elettivamente domiciliati in PERGINE VALSUGANA PIAZZA GARIBALDI 13DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI STEFANO (TMSSFN74E23L378J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARTA ATTILIO (CRTTTL59A03F132T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.735/2023 depositata il 28/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.