Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an autonomous entity, challenged a lower court judgment against a private individual but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law, extinguishing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4873/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI C.SO GARIBALDI 387 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARBATO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4085/2023 depositata il 23/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 4873/2024 Numero sezionale 840/2025 Numero di raccolta generale 25812/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 4873/2024 Numero sezionale 840/2025 Numero di raccolta generale 25812/2025 Data pubblicazione 22/09/2025