Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, an autonomous entity, challenged a lower court judgment against multiple defendants but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2469/2024 R.G. proposto da : ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO GARIBALDI, 387 DOM. DOGITALE, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PERRELLI MATTEO, CORRADO SALVATORE, RUSSO DOMENICO, CAROFALO FRANCESCO SAVERIO, POZZOLANO VINCENZO, SALATO GIOVANNA, GAUDINO FABIO VINCENZO, BOLOGNINO GIOVANNA, CIMINO ANTONIO, DI PALMA GIOVANNI, MATTEI MASSIMO, MORINO ROLANDO, AMURA ROSA, elettivamente domiciliati in BRUSCIANO VIA CAMILLO CUCCA 295 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SPOSITO IGNAZIO (SPSGNZ79E12G812G) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4437/2023 depositata il 28/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Co