Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Ente Autonomo Volturno SRL, had not responded to the lower court's proposal for case settlement, while the respondents, Battimo and Starace, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6190/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA BAUSAN, 36 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAPALDO ALESSIA (CPLLSS71D54H330S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BATTIMO LUIGI, STARACE FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato BIONDI PASQUALE (BNDPQL75P02A783K) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3686/2023 depositata il 20/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 6190/2024 Numero sezionale 836/2025 Numero di raccolta generale 25781/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 6190/2024 Numero sezionale 836/2025 Numero di raccolta generale 25781/2025 Data pubblicazione 22/09/2025