Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an autonomous entity, had submitted a proposal for case termination but did not formally pursue the appeal against the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal for case termination, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2591/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO GARIBALDI, 387, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA PASQUALE (LLCPQL64A08I820R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CARFORA MARIA, elettivamente domiciliato in BENEVENTO PIAZZA LEONIDA BISSOLATI N.8, presso lo studio dell’avvocato ANGELONE STEFANIA (NGLSFN67P55A783T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3340/2023 depositata il 04/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 2591/2024 Numero sezionale 835/2025 Numero di raccolta generale 25770/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 2591/2024 Numero sezionale 835/2025 Numero di raccolta generale 25770/2025 Data pubblicazione 22/09/2025