Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Trenitalia S.p.A., filed the appeal against a second-instance judgment but remained silent regarding the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15798/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI, 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GIROLAMO GIUSEPPE, NAVETTA GIUSEPPE, SANFILIPPO GIUSEPPE, SCIMONE MAURIZIO, elettivamente domiciliati in PALERMO VIA ALESSIO NARBONE DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ABBAGNATO GIUSEPPE (BBGGPP76B04F061G) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.65/2024 depositata il 12/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 15798/2024 Numero sezionale 832/2025 Numero di raccolta generale 25757/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 19/09/2025 Antonella Pagetta Numero registro generale 15798/2024 Numero sezionale 832/2025 Numero di raccolta generale 25757/2025 Data pubblicazione 22/09/2025