Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the teacher before the hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the teacher's transfer request extinguished following her formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower courts had ruled on the merits of her mobility claim, the procedural act of withdrawal rendered the case moot. The court ruled that unilateral withdrawal is effective without the opposing party's acceptance, thereby terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 1; Art. 391, comma 1 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal, being a unilateral act performed before the chamber meeting, extinguishes the proceedings without requiring the counterparty's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: 1 AULA ‘B’ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - CATERINA MAROTTA - Consigliere - R.G.N. 2782/2022 GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Cron. NICOLA DE MARINIS - Consigliere - CC – 10/09/2025 MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2782/2022 R.G. proposto da: DISTEFANO ANNA, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE LIMBLICI; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti – OGGETTO:
PUBBLICO IMPIEGO – MOBILITA’ SCUOLA – RINUNCIA AL RICORSO Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 896/2021 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 15.07.2021, N.R.G. 1329/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.
FATTO 1. Anna Distefano, docente a tempo indeterminato dal 27.10.1999, ha adito il Tribunale di Termini Imerese chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento, per assegnazione definitiva di sede, in uno degli ambiti di suo gradimento della provincia di Agrigento; la Distefano aveva dedotto di avere partecipato al piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2016/2017 e di avere preso parte alla fase B1 dei movimenti interprovinciali con un punteggio di 141+6 ed aveva lamentato l’illegittimo accantonamento delle sedi assegnate in via provvisoria per l’a.s. 2015/2016 in favore degli IGM 2012;
2. il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 516/2020, ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente nell’ambito richiesto, ricompreso nella provincia di Agrigento (Sicilia 002), seguendo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti richiesti, al netto degli accantonamenti per idonei del concorso a cattedra 2012;
3. la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ed ha rigettato le domande proposte dalla Distefano;
4. avverso tale sentenza la Distefano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 5. il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia hanno resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
2. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ., comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
3. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;
4. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
5. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
6. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. n. 1055/2024);
7. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025. La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 Numero registro generale 2782/2022 Numero sezionale 3674/2025 Numero di raccolta generale 25726/2025 Data pubblicazione 20/09/2025