Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; public employment mobility case extinguished by unilateral renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the applicant's formal renunciation of the lawsuit. Antonina Grimaldi, a primary school teacher, had challenged a lower court ruling denying her transfer to Agrigento based on procedural nullity and misapplication of mobility laws. The court ruled that the unilateral withdrawal, made before the chamber session, legally terminated the proceedings without requiring the Ministry's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A unilateral renunciation of a cassation appeal, if ritualized before the chamber session and signed by the party and counsel, extinguishes the proceedings without the need for the opposing party's acceptance.
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PDFBox: AULA ‘B’ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - CATERINA MAROTTA - Consigliere - R.G.N. 18460/2023 GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Cron. NICOLA DE MARINIS - Consigliere - CC – 10/09/2025 MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18460/2023 R.G. proposto da: GRIMALDI ANTONINA, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE LIMBLICI; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente– avverso la sentenza n. 11/2023 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 07.03.2023, N.R.G. 902/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – MOBILITA’ SCUOLA -RINUNCIA AL RICORSO Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 FATTO 1. Antonina Grimaldi, docente di scuola primaria a tempo indeterminato immessa in ruolo nell’a.s. 2010/2011, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento presso un istituto scolastico nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero; la Grimaldi aveva dedotto di avere partecipato al piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2019/2020 e di avere preso parte alla fase B dei movimenti interprovinciali con un punteggio pari a 118 punti; aveva lamentato di non avere ottenuto il movimento richiesto, a causa della riserva di posti da destinare alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI 6.3.2019;
2. il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14.4.2021 ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento su posto di scuola primaria, con decorrenza dal 1.9.2019;
3. la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione ed ha rigettato le domande proposte dalla Grimaldi;
4. avverso tale sentenza la Grimaldi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
5. il Ministero dell’Istruzione ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura nell’ambito di riferimento, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ.;
2. con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 470 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
3. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 4. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;
5. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
7. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica sulla quale la Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. n. 1055/2024);
8. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025. La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025