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Ordinanza — n. 25639/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding costs when losing party is state entity and court omitted cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25639/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court order that declared the subject matter moot but omitted a ruling on litigation costs. The appellant argued this violated procedural laws because the state entity (INPS) had lost the case, yet the court relied on a rule exempting non-constituted parties from cost awards. The court held that the lower court erred by failing to award costs to the appellant, as the losing party was constituted and the exemption rule did not apply to the state's loss.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: The court must rule on litigation costs whenever a party is constituted and loses, regardless of whether the opposing party was absent or constituted, as the exemption for non-constituted parties does not extend to the losing constituted party.

Parole chiave

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litigation costs state entity omitted ruling procedural violation constituted party Cassation appeal INPS liability spese mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 6, co. 3-bis l. n. 80/06
Art. 152 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5813/23
Cass. 13498/18
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1111-2023 proposto da: LACONI MARIA BONARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati TEODORO VENCESLAO RODIN, FABRIZIO RODIN, GIORGIO RODIN; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; -controricorrente – avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI, del 04/07/2022 R.G.N. 79/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Spese di lite R.G.N.1111/2023 Cron. Rep. Ud08/07/2025 RILEVATO CHE Il Tribunale di Cagliari dichiarava cessata la materia del contendere sul ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da Maria Bonaria Laconi, in quanto la prestazione era stata riconosciuta e liquidata dall’Inps in corso di giudizio, sebbene con visita medica disposta anteriormente. Nulla statuiva sulle spese nonostante la soccombenza dell’Inps, atteso che l’ente non si era costituito in giudizio e che sussisteva dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.

Avverso l’ordinanza ricorre Maria Bonaria Laconi per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Maria Bonaria Laconi deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., 24 Cost. e 6, co.3-bis l. n.80/06, per non avere il Tribunale statuito sulle spese. Con il secondo motivo di ricorso, Maria Bonaria Laconi deduce omesso esame di fatto decisivo, in quanto antecedentemente al ricorso per a.t.p. non era stata effettuata visita, ma l’accertamento della commissione medica era statocompiuto sugli atti.

Il primo motivo è fondato. Contrariamente a quanto eccepito dall’Inps, il motivo non censura la motivazione della sentenza, ma si duole che sia stata omessa la pronuncia sulle spese, in violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. Il motivo è dunque ammissibile. Tanto premesso, va pure aggiunto che il Tribunale non ha disposto la compensazione delle spese, ma ha affermato che non doveva provvedersi sulle spese, pur dando atto che l’Inps era soccombente. Ora, la mancata pronuncia sulle spese è in violazione dell’art.91 c.p.c., poiché:

a) la ricorrente non era soccombente, ma lo era l’Inps, e quindi non rileva l’art.152 disp.att. c.p.c., che esonera dall’obbligo delle spese solo la parte soccombente e non quella vittoriosa;

b) nemmeno rileva il fatto che l’Inps sia rimasto contumace in sede di A.T.P., poiché la contumacia della parte soccombente non esonera dalla pronuncia sulle spese ove la parte costituita non sia soccombente (Cass.5813/23, Cass.13498/18). Il provvedimento impugnato, che non siè attenuto a tali principi, deve essere cassato in accoglimento del motivo; per l’effetto la causa va rinviata a diverso giudice del medesimo Tribunale per u