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Ordinanza — n. 25626/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on costs where defendant failed to sign exemption declaration required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25626/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal against a first-instance judgment ordering the plaintiff to pay litigation costs. The plaintiff argued the exemption from costs was valid because a declaration was included in the initial filing, but the court found the declaration lacked the required personal signature. Consequently, the court ruled that the exemption was invalid and ordered the INPS to bear the costs of the expert examination.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The declaration of exemption from litigation costs under Art. 152 disp. att. c.p.c. must be personally signed by the party; a declaration signed only by the lawyer is invalid as it lacks the personal assumption of responsibility required by law.

Parole chiave

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litigation costs exemption declaration personal signature lawyer representation Cassation appeal INPS liability expert examination costs reddito da invalido

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. c.p.c.
in cui il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi nonchè delle spese di CTU nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp att.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 445 bis c.p.c.
395/2022 in procedimento di opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, comma 6, cod.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
16616/2018) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L.
art. 42 comma 11 legge 269/03
“rientra art. 42 comma 11 legge 269/03.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16284/2011
Cass. n. 16616/2018
Cass. n. 19887/2023
Tale dichiarazione possiede i connotati necessari (Cass. n. 19887/2023).
Cass. n. 40400/2021
Cass. n. 22952/2016
Cass. n. 5363/2012
Cass. n. 8950/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13563-2022 proposto da: STANDOLI VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ESTER FERRARI MORANDI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -controricorrente – avverso la sentenza n. 395/2022 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 848/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto Spese -art.152 disp. att. c.p.c. R.G.N.13563/2022 Cron. Rep. Ud10/07/2025 RILEVATO CHE Valerio Standoli impugna la sentenza del Tribunale di Latina n. 395/2022 in procedimento di opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. in cui il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi nonchè delle spese di CTU nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cod. proc. civ. Propone un unico motivo di censura, cui resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

CONSIDERATO CHE Il motivo, sollevato per violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è fondato. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito (ex multis, Cass. n.16284/2011, n. 16616/2018) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove onera la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione).

Le condizioni minime formali per fruire dell'esonero, poi, sono state riconosciute anche nell'ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616/2018). Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale sulla base del fatto che la dichiarazione di esonero era stata inserita nel ricorso per ATPO ed era stato allegato atto notorio.

Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, poiché riproduce il contenuto della dichiarazione di cui sopra, essenziale per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato, e contiene come parte integrante l’atto notorio; sono altresì stati depositati gli atti contenenti le dette conclusioni, identificati quanto a collocazione nel fascicolo.

Nel ricorso per ATPO, che il ricorrente in cassazione ha allegato, è presente la dichiarazione di esonero, che però non risulta sottoscritta dalla parte: la stessa è, quindi, inidonea, perché alla dichiarazione della parte la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che è personalissima e non delegabile al difensore (Cass. n. 19887/2023, n. 40400/2021, n. 22952/2016; n. 5363/2012 ex multis). Peraltro, nel caso di specie, è stata allegata al ricorso ex art.445 bis cod. proc. civ. un’autodichiarazione – trascritta nel ricorso per cassazione e prodotta unitamente allo stesso – che è sottoscritta, riporta l’indicazione della data relativa alla sua compilazione (19.7.2018) ed indica:

“rientra art. 42 comma 11 legge 269/03. Comunicherà variazioni”. Tale dichiarazione possiede i connotati necessari (Cass. n. 19887/2023). Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza va cassata in parte quae, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite del giudizio di merito e ponendo a carico dell’INPS le spese di CTU, come già liquidate. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte quae, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese di lite del giudizio di merito e pone le spese di CTU a carico dell’INPS. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1000,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese ge