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Ordinanza — n. 25616/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal on solidarity contribution legality and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25616/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the National Pension Fund for Commercialists inadmissible, upholding the lower court's judgment against Antonio Daffra. The fund argued that its internal regulations lacked legislative authority to impose a solidarity contribution and that the ten-year prescription period was incorrect. The court rejected these claims, citing constitutional requirements for such contributions and establishing that the ten-year prescription applies to the underlying pension debt rather than the disputed deduction.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 2946 c.c.: The solidarity contribution imposed on pension funds requires legislative authorization and is subject to the ordinary ten-year prescription period applicable to pension rights, not the five-year rule for arrears.

Parole chiave

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solidarity contribution pension prescription legislative authorization constitutional review inadmissible appeal contributi previdenziali ordinamento dei contributi causali riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 Cost.
Art. 2 d.lgs. n. 509/94
Art. 22 Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Art. 3, co. 12 l. n. 335/95
Art. 1, co. 763 legge n. 296/06
Cass.10 dicembre 2018, n.
Art. 1, co. 488 l. n. 147/13
Cass.10 dicembre 2018, n.
Art. 24, co. 24 d.l. n. 201/11
Art. 2946 c.c.
Art. 2948 c.c.
Art. 129 R. D. L. n. 1827/35
Art. 47-bis d.P.R. n. 639/70
Art. 380 bis, ult. co. c.p.c.
Art. 96, co. 4 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricor

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 173/16
Cass. n. 31527/22
Cass. n. 449/23
Cass. n. 688/23
Cass. n. 23257/24
Cass. n. 8489/25
Cass. n. 4604/23
Cass., Sez. Un. nn. 27195 e 27433 del 2023
Cass. n. 27947/23
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19461-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA; -ricorrente - contro DAFFRA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 272/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/03/2024 R.G.N. 1303/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Contributo solidarietà cassa commercialisti R.G.N.19461/2024 Cron. Rep. Ud09/07/2025 RITENUTO CHE La Corte d’appello di Milanoconfermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare a Antonio Daffra le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione di vecchiaia maturati nei limiti della prescrizione decennale. Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.

Escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni. Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per tre motivi. Daffra Antonioresiste con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con la delibera CNPADC 27.6.2013, nonché dell’art.3, co.12 l. n.335/95, dell’art.1, co.763 legge n.296/06, dell’art.1, co.488 l. n.147/13, dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11, conv. in l. n.214/11, degli artt.3, 23 e 38 Cost.

La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.1 legge n.147/13, dell’art.3, co.12 legge n.335/95, dell’art.1, co.763 legge n.296/06, dell’art.2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC. La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine della Cassa, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.1 l. n.147/13, degli artt.2946 e 2948 c.c., nonché dell’art.129 R. D. L. n.1827/35 e dell’art.47-bis d.P.R. n.639/70. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto decennale la prescrizione della pretesa di pagamento delle somme indebitamente trattenute. Si sostiene l’applicazione dell’art.47-bis d.P.R. n.639/70 anche alle casse previdenziali privatizzate, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di legge. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art.360-bis, n.1 c.p.c.in quanto non offre alcun argomento in grado di modificare il consolidato orientamento di legittimità formatosi sulle problematiche giuridiche sottese ai tre motivi.

I motivi sollecitano un revirement del detto orientamento senza però addurre elementi nuovi rispetto a quelli già scrutinati nei precedenti arresti di questa Corte. Essi possono così sintetizzarsi:

a) rispetto ai primi due motivi, con varie pronunce (a partire da Cass.n.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.nn.31875 e 32595 del 2018, Cass.nn.20, 423, 603, 982 e 16814 del 2019, Cass.n.28054/20, Cass.n.6897 e n.29535 del 2022, Cass.n.20701/24, Cass.n.23261/24, Cass.n.28723/24, Cass.n.8661/25, Cass.n.8489/25), questa Corte ha affermato che: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.

Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.n.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.n.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06; - la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:

Cass.10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702); - l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, nel caso di inerzia delle Casse nell’adozione delle misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge; il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute, effettuata con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge.

b) rispetto al terzo motivo, questa Corte (Cass.n.31527/22), ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del r. d. l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es.Cass.n.449/23, Cass.n.688/23, Cass.n.23257/24 , Cass.n.8489/25) ed è condiviso dal collegio.

Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.n.4604/23).

Dato il differente ambito applicativo dell’art.47-bis d.P.R. n.639/70, nemmeno ha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost. All’inammissibilità del ricorso non, segue la condanna alle spese, essendo il controricorso tardivo: depositato il 12.11.24, oltre i 40 giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 12.9.24 Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.4 c.p.c.contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez.Un.nn.27195 e 27433 del 2023, Cass.n.27947/23).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2500in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a pagare €2500,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricor