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Ordinanza — n. 25615/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collector's standing, ruling procedural defects must be raised against the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25615/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Ciro Montoro's appeal against the Salerno Court of Appeal's rejection of his opposition to a tax collection notice. Montoro argued the tax collector lacked standing because the underlying debt was subject to a ten-year prescription period, whereas the collector should only face procedural challenges. The court held that the collector's standing is properly excluded when the opposition relies on substantive prescription issues, as such defenses must be directed at the tax authority itself. Consequently, the appeal was rejected to confirm the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 384, 394 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The tax collector lacks passive standing in opposition proceedings when the defense concerns the substantive prescription of the debt owed to the tax authority, as such defenses must be directed against the authority rather than the collection agent.

Parole chiave

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tax collector standing prescription period opposition procedure passive standing litisconsortium tax authority esenzione dal pagamento dei contributi riscossione dei contributi rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 384 c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 380 bis, ult. co. c.p.c.
Art. 96, co. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 7514/22
Cass. n. 19985/24
Cass. S.U. n. 7925/19
Cass. n. 16998/23
Cass. Sez. Un. nn. 27195
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24966-2020 proposto da: MONTORO CIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA LANZARA; -ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato– avverso la sentenza n. 46/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2020 R.G.N. 934/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Opposizione cartella esattoriale legittimazione concessionario R.G.N.24966/2020 Cron. Rep. Ud09/07/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato il gravame proposto dal signor Ciro Montoro e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva respinto l’opposizione contro l’intimazione di pagamento notificata il 20 maggio 2013 e la cartella di pagamento presupposta, concernente crediti per contributi INPS e accessori. L’ordinanza di rinvio aveva accolto il ricorso per cassazione del signor Montoro, ritenendo erronee le statuizioni della sentenza d’appello in punto di prescrizione decennale.

La Corte d’appello, nel confermare il rigetto dell’opposizione, ha argomentato che, nei confronti del concessionario, si possono proporre soltanto censure relative alla regolarità della procedura, mentre l’eccezione di prescrizione andava svolta nei confronti dell’Inps, titolare della pretesa sostanziale. Avverso la sentenza, Ciro Montoro ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. Il concessionario, Agenzia delle Entrate-Riscossione, si è limitato a depositare procura, senza notificare controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dal ricorrente nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Ciro Montoro deduce violazione e falsa applicazione degli artt.384 e 394 c.p.c., nonché nullità della sentenza, per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione del concessionario nonostante il giudicato implicito sul punto risultante dall’ordinanza di rinvio della Cassazione che, statuendo sul termine di prescrizione, aveva implicitamente ammesso che l’eccezione di prescrizione fosse proponibile verso il solo concessionario. Con il secondo motivo di ricorso, Ciro Montoro deduce violazione e falsa applicazione degli artt.394 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la Corte errato nell’escludere la legittimazione passiva del concessionario, visto che l’opposizione alla cartella era fondata anche su motivi concernenti la notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento, nonché il calcolo degli interessi, tutti relativi all’attività del concessionario.

Con il terzo motivo di ricorso, Ciro Montoro deduce violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 102 c.p.c., 39 d.lgs. n.112/99, per avere la Corte d’appello negato il litisconsorzio necessario nei confronti dell’ente impositore e avere escluso il difetto di legittimazione passiva del concessionario. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati. Nell’escludere la legittimazione passiva del concessionario per la riscossione e nell’escludere il litisconsorzio con l’ente impositore ove l’opposizione riguardi la prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella esattoriale, la Corte d’appello ha applicato il principio di diritto espresso da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S. U. n.7514/22, seguita da numerose altre, tra cui v. ad es. Cass.19985/24). Non è poi vero che il difetto di legittimazione passiva del concessionario non potesse essere rilevato d’ufficio dal giudice del rinvio. Sostiene il ricorrente che la legittimazione fosse stata affermata in modo implicito dall’ordinanza di rinvio, nel momento in cui ha statuito essere il termine di prescrizione quinquennale e non decennale. In contrario, va detto che nessun giudicato implicito deriva dalla pronuncia di rinvio, in quanto, come già rilevato dalla proposta di definizione anticipata, ove vi sia decisione sul merito della causa (in questo caso decisione sul termine di prescrizione), tale decisione non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (Cass., S.U. n.7925/19, seguita da Cass.16998/23).

Ora, ilricorrente non ha specificamente dedotto che, in sede di giudizio di merito, fosse stata oggetto di discussione tra le parti la questione della legittimazione passiva del concessionario. Quanto poi all’ulteriore argomento di ricorso, secondo cui l’opposizione originaria conteneva ragioni (circa la validità delle notifiche, il calcolo degli interessi) relative all’attività del concessionario, va rilevato che: per un verso si tratta di ragioni già vagliate e respinte dal giudice di primo grado, come emerge dalla narrativa della sentenza qui impugnata; per altro verso, ciò che residuava a seguito della pronuncia d’appello poi impugnata in cassazione e oggetto di cassazione con rinvio, era unicamente la questione della prescrizione sopravvenuta, e quindi rispetto a tale unica questione ancora sub iudice andava considerata la legittimazione passiva del concessionario, rettamente esclusa dalla sentenza oggetto del presente ricorso.

Conclusivamente il ricorso va respinto, dovendosi confermare le ragioni poste a base della proposta di definizione anticipata. Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione, non avendo il concessionario svolto attività difensiva. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.4 c.p.c., contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., nn. 27195 e