Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 25583/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of standing after plaintiff formally renounced the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 25583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinct because the appellant had formally renounced the lawsuit, a fact communicated to the opposing party. The appellant, SENA DOMENICO, challenged a lower court decision against ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., but the renunciation was evident in the case file. Consequently, the court dismissed the appeal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: The proceedings are declared extinct if the party renounces the lawsuit, thereby terminating the legal action without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
renunciation of lawsuit extinction of proceedings lack of standing Code of Civil Procedure litigation costs formal renunciation procedural termination rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eto nella causa vertente tra: SENA DOMENICO, r appresentat o e difes o dall’Avv. Pasquale Biondi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Pasquale Allocca, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 360 - 202 4 , depositata il 4 . 3 .2024 , N.R.G. 3103-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alla controparte;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,17.9.2025 I