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Ordinanza — n. 25519/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against school disciplinary fine, upholding lower court's rejection of procedural and substantive challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25519/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fulvio Carolini's appeal against a disciplinary fine imposed by his school director. The lower courts found the director lacked authority for this specific sanction type and ruled that the employee's refusal to relocate was insubordination. The court affirmed these decisions, stating that disciplinary matters involving proportionality and merit are excluded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 494 D.Lgs. 297/94; Art. 502 D.Lgs. 297/94; Art. 92 CCNL: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review disciplinary sanctions where the lower court has already adequately justified its assessment of the violation's gravity and the sanction's proportionality, as these are matters of merit.

Parole chiave

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disciplinary sanction school administration insubordination proportionality review cassation jurisdiction CCNL Scuola competence limits sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Carolini Fulvio in quanto comminata da soggetto a cui per legge è preclusa tale facoltà , in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 55 –55 bis e ss. D.Lvo 165/2001
La Corte di appello ha errato nel non aver tenuto conto dell’istanza di differimento dell’incontro fissato per l’audizione a difesa formulata dal Carolini per il tramite del suo legale ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs.
Art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori
D.Lvo 165/2001 - art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori, nonché per violazione delle norme del CCNL applicato Comparto Scuola (Capo IX – Norme disciplinari, Sez.
Art. 494 primo comma e 502 D.Lgs. 297/94
Art. 92 CCNL
14 quale atto di insubordinazione sulla scorta della normativa primaria richiamata e di quella contrattuale (art. 92 CCNL).
Art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002
art. 502 D.Lgs. 297/94
Nel caso in esame, il Dirigente non ha competenza ad irrogare una simile sanzione atteso che hanno la natura di struttura rilevante ai fini della comminazione di sanzioni disciplinari, ex art 494 primo comma e art. 502 D.Lgs.
Art. 32 Cost
CCNL applicato Comparto Scuola – Art. 32 Cost.
Art. 2087 c.c
art. 112 c.p
del CCNL Comparto Scuola anche con riferimento all’art. 112 ss c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 7948 del 07/04/2011
(Cass.n. 7948 del 07/04/2011) .
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10251-2022 proposto da: CAROLINI FULVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPAOLO RUGGIERO; -ricorrente - contro LICEO STATALE "NICCOLO MACHIAVELLI", UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 3457/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2021R.G.N. 2069/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1. Il signor Fulvio Carolini, odierno ricorrente, impugnava la sanzione disciplinare consistente nella “MULTA DI IMPORTO Oggetto PUBBLICO IMPIEGO SANZIONI DISCIPLINARI R.G.N.10251/2022 Cron.

Rep. Ud.22/05/2025 PARI A 4 ORE DI RETRIBUZIONE-Prot. n. 942/ris – Decreto n. 1314 del 13/03/2017”, irrogata dal Dirigente scolastico dell’Istituto resistente Prof.ssa Elena Zacchilli. relativa al procedimento attivato con nota inoltrata al lavoratore il 25.01.2017, chiedendone l’integrale ed immediato annullamento e/o disapplicazione ed anche di tutti gli atti da questa presupposti o ad essa connessi o comunque consequenziali per decadenza dall’azione disciplinare e/o illegittimità e/o nullità della stessa sanzione.

2. Il Tribunale rigettava il ricorso.

3. La Corte di Appello di Roma rigettaval'appello del lavoratore con condanna alle spese di lite.

4. Ricorreva per cassazione il signor Carolini con ottomotivi. L’amministrazione non si costituiva rimanendo intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 55 –55 bis e ss. D.Lvo 165/2001 - art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori, nonché per violazione delle norme del CCNL applicato Comparto Scuola (Capo IX – Norme disciplinari, Sez. II – Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, Artt. 92 e ss.) vigenti medio tempore –art 494 primo comma e 502 D.Lgs. 297/94 - nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al sig. Carolini Fulvio in quanto comminata da soggetto a cui per legge è preclusa tale facoltà , in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare da parte del Dirigente Scolastico. Nel caso in esame, il Dirigente non ha competenza ad irrogare una simile sanzione atteso che hanno la natura di struttura rilevante ai fini della comminazione di sanzioni disciplinari, ex art 494 primo comma e art. 502 D.Lgs. 297/94, esclusivamente l’ufficio Territoriale Scolastico provinciale e l’Ufficio Scolastico Regionale. Il Dirigente Scolastico, ad avviso del ricorrente, avrebbe competenza limitatamente alle sanzioni disciplinari meno gravi della censura e del rimprovero verbale.

La Corte di Appello pertanto avrebbe dovuto accogliere integralmente il ricorso presentato dal Sig. Carolini, ritenendo l’amministrazione resistente decaduta dal procedimento disciplinare in argomento con contestuale annullamento della sanzione disciplinare contestata, proprio perché irrogata al lavoratore da soggettonon autorizzato, e peraltro senza che al lavoratore sia stata data la possibilità didiscolparsi e comunque fondata su circostanze inveritiere, pretestuose e prive di qualsiasi supporto probatorio.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 55 – 55bis e ss. D.Lvo 165/2001 - art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori, nonché per violazione delle norme del CCNL applicato Comparto Scuola (Capo IX – Norme disciplinari, Sez. II – Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, Artt. 92 e ss.) vigenti medio tempore – nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al sig. Fulvio Carolini per gravi e reiterate carenze dei presupposti formali fondanti la contestazione disciplinare, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

3. Con il terzo motivo si denuncia 3. Violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 55 – 55bis e ss. D.Lvo 165/2001 - art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori, nonché per violazione delle norme del CCNL applicato Comparto Scuola (Capo IX – Norme disciplinari, Sez. II – Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, Artt. 92 e ss.) vigenti medio tempore – GRAVE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE - nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al sig. Carolini Fulvio per gravi e reiterate violazioni delle norme sul procedimento disciplinare, in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.. La Corte di appello ha errato nel non aver tenuto conto dell’istanza di differimento dell’incontro fissato per l’audizione a difesa formulata dal Carolini per il tramite del suo legale ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001, audizione fissata in giorno nel quale il dipendente era in malattia, ritenendo pertanto corretto l’operato dell’amministrazione, in violazione del diritto di difesa dell’incolpato.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 55 – 55bis e ss. D.Lvo 165/2001 - art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori, nonché per violazione delle norme del CCNL applicato Comparto Scuola (Capo IX – Norme disciplinari, Sez. II – Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, Artt. 92 e ss.) vigenti medio tempore – nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al sig. Carolini Fulvio per gravi e reiterate violazioni delle norme sul procedimento disciplinare – tra l’altro mancata affissione e/o pubblicazione del codice disciplinare.(Riferimento art. 360 n. 3 c.p.c.). La Corte di appello non avrebbe rilevato l’evidente vizio del procedimento costituito dalla omessa affissione del codice disciplinare.

5. Con il quinto motivo si denuncia Violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 6 ss. del CCNL Comparto Scuola anche con riferimento all’art. 112 ss c.p.c. per mancata comunicazione al lavoratore dell’O.D.S. inerente la sua assegnazione anche per l’anno scolastico 2016/2017 a Plesso scolastico diverso rispetto a quello assegnato(Riferimento art. 360 n. 3 c.p.c.) La Corte di Appello ha ritenuto erroneamente che il dipendente sia stato destinatario di un atto di formale assegnazione al plesso scolastico di Via Giovanni da Procida 14, mai comunicato al Carolini.

6. Con il sesto motivo si deduce la v iolazione ovvero falsa applicazione delle norme a tutela della salute nell’ambiente di lavoro (artt. 72 ss. CCNL applicato Comparto Scuola – Art. 32 Cost. – Art. 2087 c.c. – Art. II 91 Cost. Europea - D. Lgs. 626/1994, T.U. Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008) anche con riferimento agli artt. 2721 ss c.c. 2724 c.c. 2727 c.c. art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c. – Grave insalubrità del luogo di lavoro costituito dal Plesso di Via G. Da Procida -oggettiva impossibilità a prestare attività lavorativa nel plesso in argomento (Riferimento art. 360 n. 3 c.p.c.) La Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto illegittimo il rifiuto del lavoratore di prestare servizio presso la sede assegnata nonostante l’insalubrità dei luoghi.

7. Con il settimo si deduce la riproposizione di tutte le istanze istruttorie disattese in violazione dell’art. 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 2697 c.c. e disposizioni correlate e degli artt.112, 115 e 116 c.p.c. –palese ammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate perché tese a dimostrare circostanze che il giudice di merito ha ritenuto non dimostrato – mancata ammissione di prova decisiva ai fini del decidere, in riferimento all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.

8. Con l’ottavo ed ultimo motivo si denuncia la violazione ovvero falsa applicazione art. 2106 c.c. e norme correlate e Art. 95, comma 4 CCNL applicabile medio tempore – violazione del principio di proporzionalità nella comminazione della sanzione disciplinare(Riferimento art. 360 n. 3 c.p.c.). La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la sanzione proporzionata rispetto al fatto commesso.

9. Il ricorso è infondato e la sentenza impugnata va integralmente confermata avendo correttamente motivato in ordine alle censure formulate in appello e riproposte in sede di legittimità.

10. Il primo motivo è infondato avendo la Corte di appello correttamente ritenuto la competenza del Dirigente scolastico in ordine alla sanzione irrogata al dipendente. L'articolo 55 bis del decreto legislativo n.165/2001 dispone che per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni,il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale,si svolge secondo le disposizioni del comma 2; il responsabile della struttura conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione. L'articolo 94 del CCNL Scuola stabilisce che “ 1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico” Pertanto , la sanzione della multa è stata legittimamente irrogata dal dirigente scolastico essendo intermedia tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni.

11. Anche il secondo motivo è infondato. L'articolo 55 bis citato al comma 2prevede che la contestazione per iscritto dell'addebito e non anche un obbligo di firma digitale. Dispone altresì a l comma 5 che ogni comunicazione anche successiva alla contestazione dell'addebito al dipendente che abbia idonea casella di posta può essere effettuata tramite posta elettronica certificata. Conseguentemente la contestazione disciplinare e la nota di irrogazione della sanzione sono stati correttamente trasmesse tramite Pec. previa scansione dei predetti documenti cartacei.

12. Anche il terzo motivo è infondato. L'articolo 55 bis citato al comma due dispone che il dirigente convoca il dipendente per il contraddittorio a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato con un preavviso di almeno 10 giorni; entro il termine fissato il dipendente convocato se non intende presentarsi può inviare una memoria scritta o in caso di grave ed oggettivo impedimento formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa ; dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria e responsabile della struttura conclude il procedimento. La Corte di appello ha pertanto ritenuto corret to l'operato dell'amministrazione, considerato che la norma individua il dipendente convocato come unico soggetto legittimato a chiedere il rinvio dell'audizione, Laddove il procuratore o il rappresentante sindacale si limitano ad una mera attività di assistenza e non anche di rappresentanza.

13. Ancheil quarto motivo è infondato. Al riguardo la Corte di appello oltre a ritenere correttamente irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare nel caso di contestazione di violazioni contrarie ai doveri fondamentali dal lavoratore ha accertato la insussistenza dell’inadempimento datoriale nella misura in cui il codice disciplinare risultava essere stato pubblicato sul sito web dell’istituto come da comunicazione n. 3 del 20/10/2012.

14. Il quinto motivo è viceversa inammissibile. Invero, la censura contesta l’accertamento di merito compiuto dalla Corte distrettuale relativamente alla avvenuta comunicazione al dipendente dell’atto di formale assegnazione al plesso scolastico di Via Giovanni da Procida n.

14. Orbene, la censura è inammissibile nella misura in cui richiede a questa Corte di rivalutare l’accertamento di merito compiuto che, come è pacifico, è insindacabile in sede di legittimità.

15. Il sesto motivo è infondato. La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto il rifiuto del dipendente ad ottemperare all’ordine impartito dall’amministrazione di prendere servizio presso il plesso di Via Giovanni da Procida n. 14 quale atto di insubordinazione sulla scorta della normativa primaria richiamata e di quella contrattuale (art. 92 CCNL). La Corte inoltre ha ritenuto che l’obbligo datoriale di adeguare le strutture scolastiche a condizioni di salubrità non sia assoluto salva la sussistenza di illeciti di natura penale o amministrativa. Al riguardo, va precisato che la situazione di criticità degli ambienti lavorativi può dar luogo a responsabilità datoriale a prescindere dalla sussistenza o meno di illeciti penali o amministrativi nella misura in cui il dipendente alleghi e dimostri eventuali ricadute sulla sua salute derivanti d a ll’ambiente di lavoro, circostanza questa né dedotta né provata dall’odierno ricorrente.

16. Il settimo motivo è assorbito dal rigetto dei motivi sopra esaminati atteso che la insussistenza delle violazioni contestate all’amministrazione rende irrilevante la censura riguardante la mancata ammissione delle prove richieste nel giudizio di merito.

17. L’ottavo ed ultimo motivo è inammissibile. Va al riguardo premesso che in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità. (Cass.n. 7948 del 07/04/2011) . Conseguentemente, la censura non può che ritenersi inammissibile nella misura in cui tende a richiedere a questa Corte un diverso giudizio di proporzionalità adeguatamente giustificato in sede di merito. In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r