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Ordinanza — n. 25517/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to missing original judgment copy at filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25517/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the original contested judgment alongside the filing. The Ministry of Economy and Finance argued the appeal lacked required documentation, while the appellant claimed the omission was unintentional. The court ruled that under Article 369 of the Code of Civil Procedure, such an omission renders the appeal procedurally impossible to process.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The appeal is declared inadmissible if the original judgment is not deposited with the filing, as the omission of this mandatory document prevents the court from examining the merits of the case.

Parole chiave

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procedural defect improcedibility Code of Civil Procedure missing judgment copy filing requirements impugnazione di decisioni amministrative contenzioso tributario legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (rubricato deposito del ricorso)è stabilito che:”Il ricorso è depositato a pena di improcedibilità nel termine di giorni 20 dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”.
art. 369 c.p
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13525-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro TERENZI SANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NACCARATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2021R.G.N. 3693/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1.

Con ricorso al Tribunale di Romail signor Sandro Terenzi chiedeva l’accertamento del proprio diritto a partecipare alla Oggetto IMPROCEDIBILITA’ RICORSO R.G.N.13525/2021 Cron. Rep. Ud.22/05/2025 procedura per progressione economica, con conseguente riconoscimento della superiore fascia retributiva F2 a far data dal 1° gennaio 2010 o, in subordine, con condanna dell’Amministrazione a provvedere. A sostegno della domanda esponeva di essere stato dipendente del MEF dal 2008, non tanto in base al dato formale dell’appartenenza al ruolo, ma per aver vi effettivamenteprestato servizio prima al Dipartimento delle finanze epoi al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi.

Inoltre, sarebbe stato computabile persino il periodo precedente al 2008 svolto presso la AAMS (Amministrazione autonoma monopoli di Stato) privatizzata, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del d. lgs 283 del 1998, secondo cui al personale riammesso nei ruoli delle finanze dopo il distacco all’ETI s.p.a. «vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle società».

2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando illegittima l’esclusione e, trattandosi di una selezione per soli titoli senza esami e con posti non completamene coperti, accertava il diritto all’inquadramento in F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2010, condannando l’Amministrazione a provvedervi.

3. La Corte di appello di Roma respingeva l’appello dell’amministrazione, riconoscendo che il Terenzi era formalmente e sostanzialmente dipendente del MEF fin dal momento in cui «fruendo del diritto riconosciutogli dall’articolo 4, comma 4, del d.lgs. 283/1998, risultando in esubero all’E.T.I. ha fatto richiesta di essere riammesso nei ruoli dell’amministrazione finanziaria», con ciò recidendo definitivamente ogni legame con la società privata. Infatti, «al momento della riammissione il Ministero, conscio che ormai il Terenzi è un dipendente non solo di forma, ma anche di fatto, lo colloca dal 20 dicembre 2007 all’interno del Dipartimento politiche fiscali e, successivamente, dal 1° settembre 2009, presso il Dipartimento generale del personale e dei servizi».

La Corte riteneva non decisivo il dato formale dell’iscrizione nel ruolo unico del personale MEF (che comunquesussisteva sin dal 2008, prima nella sezione speciale 1/G poi in quella ad esaurimento ex ETI del definitivo), «perché ciò che conta è che il Terenzi è stato inserito, a tutti gli effetti, all’interno della struttura ministeriale prestandovi servizio senza alcuna limitazione temporale».

4. Proponeva ricorso per cassazione l’amministrazione con un unico motivo di ricorso, cui resisteva con controricorso il dipendente che depositava altresì memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (rubricato deposito del ricorso)è stabilito che:”Il ricorso è depositato a pena di improcedibilità nel termine di giorni 20 dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”. Ai sensi del comma secondo n. 2 del medesimo articolo è previsto che insieme col ricorso deve essere depositat a sempre appena di improcedibilità c opia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta tranne nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri uno e due dell'articolo 362.

Orbene, dal fascicolo telematico e da quello cartaceo risulta che parte ricorrente ha depositato esclusivamente il dispositivo della sentenza impugnata omettendo il deposito della sentenza stessa, che non risulta prodotto neppure dal controricorrente. Tale omissione comporta inevitabilmente l’improcedibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così d