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Ordinanza — n. 25515/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee's pay claim for superior duties absent formal organizational post in collective agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25515/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to award back pay for superior duties despite the absence of a corresponding formal post in the collective agreement. The Consorzio per le Autostrade Siciliane argued that the Regional Collective Labor Agreement (CCRL) strictly prohibited such reclassification, reserving organizational decisions for the employer alone. The court rejected this, ruling that while the CCRL defines the framework, the constitutional right to proportional remuneration for factually performed superior tasks prevails unless the work was done against the employer's will or through fraud.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost.; Art. 1, 24 Legge Regione Siciliana n. 10/2000; Art. 21 Legge 241/1990: The right to proportional remuneration for factually performed superior duties by a public employee is not conditioned on the formal existence of a corresponding post in the collective agreement, provided the work was not done against the employer's will or through fraud.

Parole chiave

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public employee remuneration superior duties collective labor agreement organizational posts constitutional right inadmissible appeal proportional pay accesso alla professione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 Cost.
296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art.
Art. 1, 24 Legge Regione Siciliana n. 10/2000
Art. 21 Legge 241/1990
Art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
36 Cost., che deve trovare diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs.
art. 36 Cost
296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art.
art. 36 della Costituzione
296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33401 del 2019
Cass. n. 28451 del 2018
Cass. n. 18191 del 2016
Cass. n. 19812 del 2016
Cass. n. 18808 del 2013
Cass. n. 24266 del 2016
Cass. n. 30811 del 2018
pure Cass. n. 30811 del 2018).
Corte Cost. n. 908 del 1988
Corte Cost. n. 57 del 1989
Corte Cost. n. 236 del 1992
Corte Cost. n. 296 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1222-2021 proposto da: C.A.S. - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CARUSO; -ricorrente - contro LIOTTA PAOLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CATENA SCIAMMETTA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/07/2020 R.G.N. 236/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 397/2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania che aveva Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE R.G.N.1222/2021 Cron. Rep. Ud.22/05/2025 accolto la domanda proposta da Paolina Liotta nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, diretta al riconoscimento della superiore qualifica B1 dal 19.12.2006, con conseguente condanna del Consorzio al pagamento delle differenze retributive tra il livello C di inquadramento e quello rivendicato.

2. La dipendente aveva dedotto di essere stat a assegnat a alle funzioni di Operatore "Punto Blu" di Catania, dove si era occupata di pratiche amministrative relative alla stipula dei contratti Telepass, ma il Consorzio non aveva proceduto al suo formale inquadramento in uno dei n. 20 posti previsti nella Pianta Organica del relativo servizio.

3. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provato l'avvenuto espletamento, da parte dellaricorrente, di mansioni corrispondenti al preteso livello Bl.

4. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi cui ha resistito con controricorso la dipendente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360,comma 1, n . 3 , c.p.c., degli articoli 1 e 24 della legge della Regione siciliana n.10/2000 del CCRL applicabile nella dedotta fattispecie e dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 numero 241. Si lamenta col motivo di ricorso che la Corte territoriale di Catania avrebbe riconosciuto alla resistente, dipendente del CAS ed inquadrata nella categoria C del CCRL con qualifica di agente tecnico esattore, il diritto alle maggiori retribuzioni connesse allo svolgimento delle mansioni di “operatrice punto blu”con inquadramento nella più elevata categoria B posizione B1, sebbene detta qualifica e relativo maggiore e più elevato inquadramento determinati dal CAS medesimo nella predisposizione di una pianta organica approvata nel novembre 2004 non fosse prevista dal CCRL disciplinante ex lege i rapporti del consorzio con i propri dipendenti e sebbene la determinazione della detta qualifica ed il relativo maggiore più elevato inquadramento contrastassero con la vigente normativa e con l'interpretazione fornita al riguardo dalla Corte di cassazione che esclude la possibilità di una deroga al contratto collettivo regionale di lavoro della Regione Sicilia che non consentiva e non consente l'attribuzione di tale più elevato inquadramento,potendo solo adattare i profili professionali alle nuove esigenze organizzative,ma senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.con riguardo all'articolo 360, comma 1, n . 4 c.p.c. La Corte territoriale, erroneamente, avrebbe omesso di rilevare che la qualifica di operatrice PUNTO BLU inserita nella più elevata categoria B della classificazione del personale posizione B1era inesistente nel C CRL della Regione Sicilia e non poteva essere attribuita alla resistente inquadrata nella categoria Cdel contratto collettivo regionale di lavoro con qualifica di agente tecnico esattore.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.

4. Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori deve essere operato avuto riguardo all'atto di macro-organizzazione, di portata generale, con il quale l'amministrazione ha adattato alla propria struttura i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva, individuando i posti della pianta organica, dovendo escludersi che a tale compito possa provvedere il giudice, cui è devoluto il sindacato dei soli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (Cass. n. 33401 del 2019; v. pure Cass.28451 del 2018 e n. 18191 del 2016).

5. E’ dunque, corretta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante la previsione in pianta organica di una determinata posizione organizzativa, come pure l'effettiva adibizione ad essa della ricorrente, peraltro dopo il superamento di una prova selettiva per l'idoneità allo svolgimento delle relative mansioni.

6. L'impiegato pubblico cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass.n. 19812 del 2016;

Cass. n. 18808 del 2013), sicché il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n. 24266 del 2016; v. pure Cass. n. 30811 del 2018).

7. Conseguentemente, le censure non si confrontano con il decisum, ma contestano la sentenza impugnata che non avrebbe tenuto conto della mancanza della qualifica rivendicata nel CCRL. Tale contestazione non aggredisce correttamente la ratio decidendi che riconosce le differenze retributive riconducibili ad un livello di inquadramento superiore sulla scorta dell’art. 36 Cost. con richiamo al CCNL quale mero parametro per la determinazione della giusta retribuzione.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile . Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stess