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Decreto — n. 25460/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 25460/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a local health authority, challenged a lower court ruling against an individual, but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver by silence 40-day deadline Civil Procedure Code procedural waiver onorari legali indennità di patrocinio rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. 8971 del 2023 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02 LANCIANO-VASTOCHIETI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raimondi Felice, domicilio p.e.c. felice.raimondi@pec.ordineavvocativasto.it. -ricorrente- contro PIEDIGROSSI Ermindo, elett. dom. in Roma alla Via Francesco Belloni n. 16 presso lo studio dell’avv. Marco Camarda, che lo rappresenta e difende con l’avv.

Franco Crocetta -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila, n. 426/2022 del 01.12.2022, RG 200 del 2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8971/2023 Numero sezionale 828/2025 Numero di raccolta generale 25460/2025 Data pubblicazione 17/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 8971/2023 Numero sezionale 828/2025 Numero di raccolta generale 25460/2025 Data pubblicazione 17/09/2025