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Ordinanza — n. 25363/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid service of process via physical domicile instead of electronic address.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25363/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification to the appellant's lawyer was sent only to his physical address, not his electronic mail. The court ruled that electronic service requires explicit selection of the electronic address as the digital domicile, which was absent here. Consequently, the short appeal period expired without valid service, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: Electronic service of a reviewable act cannot be effected at a physical domicile without the express election of the electronic address as the digital domicile, resulting in non-existent service and the expiration of the short appeal period.

Parole chiave

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electronic service of process physical domicile invalidity short appeal period notification validity d.P.R. 115/2002 sussidi per premi di cassa malati diritto alle prestazioni complementari prestazioni assicurative correnti

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
art. 156 cod. proc. civ
art. 91 c.p
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20946/2018
con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione (Cass. n. 20946/2018; conf.
Cass. n. 2942/2019
Cass. n. 8377/2009
Cass. n. 8377/2009, Cass.
Cass. n. 22474/2018
8377/2009, Cass. n. 22474/2018), in quanto avvenuta in momento successivo (4.12.2020) alla scadenza del termine breve per impugnare (posto che la sentenza di appello è stata notificata agli avvocati del Santini il 31.8.2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28333-2020 proposto da: SANTINI SIRO, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERGIOVANNI MORI, LUCA CIASULLO; -ricorrente - contro ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V ora ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS REASEGUROS RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO MARIA CORBO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/08/2020 R.G.N. 528/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime Oggetto RICORSO TARDIVO R.G.N. Cron. Rep. Ud.03/07/2025 cure, ha condannato la società Atradius Credit Insurance N.V. (succeduta alla originaria SIC s.p.a. e ora con denominazione Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l’’Italia) al pagamento, a titolo di provvigioniin relazione alla polizza SIC n. 411000241, della somma di euro 29.408,62, oltre accessori di legge, respingendo le ulteriori domande proposte dall’agente Siro Santini.

2. La Corte territoriale ha rilevato che con riguardo alla domanda di pagamento di provvigioni sui premi aggiuntivi previsti per i clienti che avevano superato una determinata percentuale tra premi e sinistri (c.d. malus) non erogati dalla preponente, il giudice di primo grado aveva correttamente sottolineato che la società aveva una mera facoltà di esigere il malus dai clienti (facoltà che non veniva contraddetta dall’occasionale riscossione di tali premi aggiuntivi in due occasioni) e che non era stata raccolta alcuna prova circa la riscossione di premi aggiuntivi da parte dei clienti; con riguardo al lamentato omesso pagamento di provvigioni sulle polizze i cui premi erano stati incassati tramite l’Ufficio legale della società per il periodo 1989-2003, la documentazione acquisita dimostrava che – sino al 2004 – l’agente doveva provvedere anche alla riscossione dei premi (successivamente era compito della mandante) e, comunque, l’agente non aveva dimostrato il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l’incasso di premi a seguito di attività di recupero legale; inoltre, andava esclusa la proposizione di una domanda di danno per perdita di chance; non era configurabile alcun obbligo della mandante di “porre in essere opportune azioni di recupero” degli insoluti (al fine di far conseguire all’agente le provvigioni); inoltre, era pacifico che tutti gli atti concessione di fidi richiesti dai clienti (e relativa istruttoria) nonchè i relativi atti di gestione del rapporto di agenzia (determinazione della provvigione, pagamenti) erano stati posti in essere – dal 1995 - dalla società SICEV s.r.l., che doveva, dunque, ritenersi la legittimata passiva delle pretese dell’agente; infine, con riguardo alle provvigioni per l’affare concluso con la società S.E.I. spa, risultava pacifico che l’agente avesse acquisito il cliente e che si fosse occupato delle trattative che avevano portato alla stipula della polizza originaria (avente durata di un anno, 1994-1995), che la lettera-fax del 3.11.1994 proveniente dal direttore generale della società era stata disconosciuta dalla società, che l’art. 18 del contratto di agenzia distingueva tra “provvigioni di acquisto” e “provvigioni di incasso” e la lettura comparata di detto articolo con le appendici del contratto (in specie, appendici 7 e 13) dimostrava che era stata modificata nel tempo solamente la misura delle provvigioni e conseguentemente nulla era dovuto all’agente con riguardo alle proroghe e ai rinnovi della polizza originaria.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’agente con sedici motivi; la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Il ricorso è inammissibile, dovendosi ritenere fondata l’eccezione sollevata dal controricorrente circa la notifica del ricorso per cassazione effettuata (in data 28.10.2020) unicamente alla pec dell’avv. Francesco Casini, professionista che risultava – ne lla procura - esclusivamente quale (mero) domiciliatario fisico nel giudizio innanzi alla Corte di appello (risultando, invece, abilitato alla ricezione delle notifiche telematiche l’avv.

Filippo M. Corbò). Invero, questa Corte ha affermato che la notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione (Cass. n. 20946/2018; conf. Cass. n. 2942/2019). Nel caso di specie, il controricorrente ha trascritto la procura ad litem conferita –a latere dell’atto di appello - agli avvocati Filippo Maria Corbò e Francesco Casini ove il primo professionista risultava voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec (espressamente indicato) mentre il secondo professionista risultava esclusivamente domiciliatario fisico (presso l’indirizzo posto nel sede di circoscrizione della Corte di appello).

Va, altresì, rilevato che la costituzione del controricorrente non consente di ritenere sanato il vizio (cfr. Cass. n. 8377/2009, Cass. n. 22474/2018), in quanto avvenuta in momento successivo (4.12.2020) alla scadenza del termine breve per impugnare (posto che la sentenza di appello è stata notificata agli avvocati del Santini il 31.8.2020). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.

13. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a