Decreto — n. 25360/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. 8912 del 2023 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Raimondi, domicilio p.e.c. felice.raimondi@pec.ordineavvocativasto.it. -ricorrente- contro MOLINO GIAMMICHELE elett. dom. in Roma alla Via Francesco Belloni n. 16 presso lo studio dell’avv. Marco Camarda che lo rappresenta e difende con l’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25360/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. 8912 del 2023 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Raimondi, domicilio p.e.c. felice.raimondi@pec.ordineavvocativasto.it. -ricorrente- contro MOLINO GIAMMICHELE elett. dom. in Roma alla Via Francesco Belloni n. 16 presso lo studio dell’avv. Marco Camarda che lo rappresenta e difende con l’avv.
Franco Crocetta. -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila, n. 56/2023 del 10.02.2023, RG 87/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8912/2023 Numero sezionale 827/2025 Numero di raccolta generale 25360/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 8912/2023 Numero sezionale 827/2025 Numero di raccolta generale 25360/2025 Data pubblicazione 16/09/2025