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Ordinanza — n. 25336/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; process extinguished with appellant bearing all litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25336/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. Although the lower court had ruled in favor of the workers regarding contract continuity and conciliation nullity, the appellant voluntarily abandoned the challenge to these decisions. The court declared the process ended and ordered the withdrawing company to pay all litigation costs, including professional fees and general expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance, as the act is not conditional, thereby terminating the litigation and assigning costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation withdrawal judicial economy principle procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia sospensione della procedura di fallimento compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
la Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, datato 21.10.2024, insistendo per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Art. 390 c.p.c.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo;
Art. 391, comma 1 c.p.c.
Con decreto del Presidente, pronunciato ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
Con decreto del Presidente, pronunciato ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 380-bis c.p
la Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 390 c.p
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. 34429 del 2019
Cass. n. 17187 del 2014
34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n.
Cass. n. 23840 del 2008
Cass. n. 9617 del 2024
Cass. n. 9617 del 2024; n.
Cass. n. 9555 del 2024
Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8393-2022 proposto da: NAPOLI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO; -ricorrente - contro CASTELLANO ASSUNTA, CASTELLANO GIUSEPPINA, COSENTINO IMMACOLATA, FREDA RITA, GAROFALO ANNA MARIA, VIGNERI IRENE, rappresentate e difese dall'avvocato GIULIANA QUATTROMINI; -controricorrenti – nonché contro NAPOLI SOCIALE S.P.A. in Liquidazione; -intimata - avverso la sentenza n. 4705/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 848/2019;

Oggetto Estinzione del processo R.G.N.8393/2022 Cron. Rep. Ud24/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli ha accolto l’appello di Giuseppina Castellano e altre cinque lavoratrici e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione sottoscritti il 3.11.2016 nonché l’avvenuto trasferimento di azienda tra la Napoli Sociale spa in liquidazione e la Napoli Servizi spa e la continuità del rapporto di lavoro tra le appellanti e quest’ultima società;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Napoli Servizi spa con cinque motivi. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso. La Napoli Sociale spa in liquidazione non ha svolto difese;

3. la Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, datato 21.10.2024, insistendo per la compensazione integrale delle spese del giudizio. Le controricorrenti hanno depositato dichiarazione di non accettazione della rinuncia al ricorso ed hanno richiesto la condanna della società alla rifusione, in loro favore, delle spese. Con decreto del Presidente, pronunciato ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. e datato 1.4.2025, è stata dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite. Con istanza del 4.4.2025, le controricorrenti hanno richiesto la fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c.;

4. i l Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

1. La Napoli Servizi spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); nel caso di specie, il difensore delle controricorrenti, preso atto dell’avvenuta rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese processuali;

2. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo;

3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società rinunciante, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in ragione della soccombenza virtuale della stessa alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte su analoghi ricorsi (v. Cass. n. 9617 del 2024; n. 9555 del 2024); orientamento di cui si dà atto sia nella proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e sia nello stesso atto di rinuncia da parte della società, cheha esposto di non avere “più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto sussistono dei precedenti sfavorevoli alle tesi della società”;

4. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favor