Cassation appeal dismissed by withdrawal; process extinguished; losing party ordered to pay legal costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. Although the lower court had declared certain railway labor contract articles null and ordered wage adjustments for train staff, the appellant voluntarily renounced the challenge to the final judgment. Consequently, the court declared the process extinct and ordered the withdrawing party to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the process without the need for acceptance by the opposing party, and the withdrawing party remains liable for the costs of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22300-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro AVENIA ANNARITA, AIELLO MANUELA, AGGAZIO DOMENICO, ALEMANNO CLAUDIA, BASSA GIANLUCA, BERNARDO PATRIZIA, BERTOLINI VALERIA, CAPPETTA DAMIANA, CARBONI SIMONA, CASALUCI RICARDO, rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO FRANCESCHINIS, ANDREA BORDONE; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 226/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2023 R.G.N. 810/2022;
Oggetto Estinzione del processo R.G.N.22300/2023 Cron. Rep. Ud24/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello di Trenitalia spa, confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso dei lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti di Trenitalia spa con mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Treno, aveva dichiarato la nullità dell’art. 31.5 CA FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitava l’indennità di utilizzazione professionale da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso, nonché dell’art. 77, punto 2.4. c.c.n.l.
Mobilità Area attività ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui aveva escluso gli emolumenti in controversia dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia spa con nove motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso;
3. la Consigliera delegata, con atto del 15.6.202, ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. La società ricorrente, in data 15.7.2024, ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e in data 28.3.2025 ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione. I controricorrenti hanno depositato memoria e richiesto la condanna della società alla rifusione, in loro favore, delle spese del giudizio;
4. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:
1. Trenitalia spa ha depositato atto di rinuncia ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); nel caso di specie, il difensore dei controricorrenti, preso atto dell’avvenuta rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese processuali;
2. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo;
3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società rinunciante, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in ragione della soccombenza virtuale della stessa alla luce dell’univoco orientamento espresso da questa Corte su analoghi ricorsi (v. Cass. n. 13932/2024, n. 13972/2024 concernenti il contenzioso Trenitalia; Cass. n. 19716/2023; n. 19711/2023, n. 19663/2023, n. 18160/2023, n. 33803/2023, n. 33793/2023, n. 33779/2023, n. 33713/2023, concernenti il contenzioso Trenord spa); orientamento di cui si dà atto sia nella proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e sia nello stesso atto di rinuncia da parte della società, che prende atto “dell’orientamento già espresso da questa ecc.ma Suprema Corte nelle prime sentenze rese sulla materia oggetto del presente giudizio – n. 13972/2024 e n. 3932/2024”, sentenze, conformi ad altre precedenti, pubblicate il 20.5.2024, in epoca anteriore anche alla richiesta di decisione, ai sensi dell’art. 380- bis, comma 2 c.p.c., formulata da Trenitalia il 15.7.2024;
4. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Andrea Bordone e