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Decreto — n. 25307/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25307/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 30182 del 2022 proposto da: A.R.I.F. PUGLIA (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali), in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Maria Rita Gentile che elegge domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata mariaritagentile@pec.it -ricorrente- contro MITA FERNANDO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Contaldo ed Ernesto Rizzo, eleggendo domicilio digitale presso l’avv. Marianna Contaldo all’indirizzo di posta elettronica certificata mariannacontaldo@ordineavvocatiroma.org -controricorrente- avverso la sentenza n. 637/2022 della Corte d’Appello di Lecce, sezione lavoro, depositata il 20.6.2022 nel procedimento iscritto al n. R.G. 728/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25307/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. n. 30182 del 2022 proposto da: A.R.I.F. PUGLIA (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali), in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Maria Rita Gentile che elegge domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata mariaritagentile@pec.it -ricorrente- contro MITA FERNANDO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Contaldo ed Ernesto Rizzo, eleggendo domicilio digitale presso l’avv. Marianna Contaldo all’indirizzo di posta elettronica certificata mariannacontaldo@ordineavvocatiroma.org -controricorrente- avverso la sentenza n. 637/2022 della Corte d’Appello di Lecce, sezione lavoro, depositata il 20.6.2022 nel procedimento iscritto al n. R.G. 728/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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caso di rigore economico prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria economia processuale ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese aspetti economici

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
728/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 30182 del 2022 proposto da: A.R.I.F. PUGLIA (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali), in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Maria Rita Gentile che elegge domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata mariaritagentile@pec.it -ricorrente- contro MITA FERNANDO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Contaldo ed Ernesto Rizzo, eleggendo domicilio digitale presso l’avv. Marianna Contaldo all’indirizzo di posta elettronica certificata mariannacontaldo@ordineavvocatiroma.org -controricorrente- avverso la sentenza n. 637/2022 della Corte d’Appello di Lecce, sezione lavoro, depositata il 20.6.2022 nel procedimento iscritto al n. R.G. 728/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei difensori avv.to Marianna Contaldo e avv.to Ernesto Rizzo dichiaratisi antistatari;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.to Marianna Contaldo e avv.to Ernesto Rizzodichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma, il 1