Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 25269/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to applicant's explicit waiver of decision request.

Numero d'incarto Decreto — n. 25269/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the applicant explicitly waived the request for a decision within the statutory forty-day period. Although the applicant had filed the appeal against the Palermo Court of Appeal, they formally renounced the decision process after the proposal for settlement was communicated. Consequently, the court ruled that the proceedings must terminate without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 390 del codice di procedura civile: When a party waives the request for a decision within the prescribed time limit, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguish.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of decision request extinction of proceedings statutory time limit appeal withdrawal procedural waiver

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
427 del 2024 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 4 giugno 2024 (RG 587/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
427 del 2024 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 4 giugno 2024 (RG 587/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 26781/2024 Numero sezionale 823/2025 Numero di raccolta generale 25269/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 26781/2024 Numero sezionale 823/2025 Numero di raccolta generale 25269/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 26781-2024, proposto da GRILLO PIETRO GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dalle avvocate DANIELA BLUNDA e FRANCESCA FERRO, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO POMPILIO, in ROMA, VIA LARGO LUIGI ANTONELLI, 27 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 427 del 2024 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 4 giugno 2024 (RG 587/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 26781/2024 Numero sezionale 823/2025 Numero di raccolta generale 25269/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e già vagliata nella sua ritualità dalla Corte di merito (pagina 4 della sentenza impugnata);

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese. Roma, 12 settembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 26781/2024 Numero sezionale 823/2025 Numero di raccolta generale 25269/2025 Data pubblicazione 16/09/2025