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Decreto — n. 25266/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by the applicant without a formal request for decision.

Numero d'incarto Decreto — n. 25266/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the Venice Court of Appeal's decision extinguished due to the applicant's failure to request a ruling within the statutory period. The applicant, Obazee Iyobor, had submitted a proposal for settlement but did not formally ask the court to decide the case within forty days. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and dismissed the proceedings without addressing the merits of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party proposes a settlement but fails to request a decision within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal withdrawal settlement proposal statutory period procedural extinction Italian civil procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
461 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 26 luglio 2024 (RG 461/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
461 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 26 luglio 2024 (RG 461/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 1764-2025, proposto da OBAZEE IYOBOR, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato EMANUELE SPATA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati DARIO MARINUZZI e VINCENZO STUMPO ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 461 del 2024 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 26 luglio 2024 (RG 461/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 - 2 - le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e prodotta con il ricorso per cassazione come documento 5;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese. Roma, 12 settembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 1764/2025 Numero sezionale 822/2025 Numero di raccolta generale 25266/2025 Data pubblicazione 16/09/2025