Italian Supreme Court dismisses appeal due to waiver of decision after proposal of settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days of receiving the proposal for settlement. The appellant, Malfranci Massimiliano, had previously filed a recourse against an appellate court judgment regarding a social security decree, while the respondent was INPS. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver of the right to a ruling, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of settlement constitutes a waiver of the right to a ruling, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 19630-2023, proposto da MALFRANCI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVERIO COSI, con domicilio eletto in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS, 15 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 3531 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata l’11 ottobre 2023 (RG 1073/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono essere poste a carico della parte ricorrente, tenendo conto dell’effettivo valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Numero registro generale 19630/2023 Numero sezionale 821/2025 Numero di raccolta generale 25210/2025 Data pubblicazione 15/09/2025 - 2 - Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, ove dovuti.
Roma, 13 settembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 19630/2023 Numero sezionale 821/2025 Numero di raccolta generale 25210/2025 Data pubblicazione 15/09/2025