Supreme Court dismisses appeal as withdrawn; plaintiff failed to request decision within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the plaintiff failed to request a ruling within the mandatory forty-day window. The court noted that the opposing party had proposed a settlement, which the plaintiff did not accept or act upon in time. Consequently, the proceedings were terminated, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: failure to request a decision within the statutory period following a proposal for settlement results in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 2626-2025, proposto da BISICCHIA MARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato IGNAZIO GRECO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 765 del 2024 della Corte d’appello di Catania, depositata il 22 luglio 2024 (RG 68/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono essere poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella -2 - misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, ove dovuti.
Roma,