Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by the National Pension Fund after 40-day notice period expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day window. The National Pension Fund, represented by Daniela Dal Bo, did not submit a formal request for judgment after receiving the proposal for case settlement. Consequently, the court ruled that the litigation was voluntarily abandoned by the appellant, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 27106-2024, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata DANIELA DAL BO, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro PADULA GIANGIACOMO e PADULA CARMEN, quali eredi di URICH GABRIELLA, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato FRANCESCOPAOLO RAGOZINI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrenti Avverso la sentenza n. 3594 del 2024 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 12 novembre 2024 (RG 2495/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della parte ricorrente, con attribuzione a -2 - favore del procuratore antistatario della parte controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con attribuzione a favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
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