Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25053/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employment sanctions appeal, upholding lower court's factual review of disciplinary evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25053/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti's appeal against a lower court ruling that declared disciplinary sanctions against a medical director illegal. The lower court found the evidence for the censuring incident insufficient due to lack of a direct witness statement and deemed the temporary transfer to another hospital unit generic and unexplained. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the lower court properly exercised its discretion in evaluating the credibility of evidence and that the employer failed to prove the specific organizational needs justifying the transfer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; The Court of Cassation holds that the assessment of evidence and the selection of the most credible testimonies are factual evaluations reserved to the court of first instance, excluding the possibility of cassation unless concrete facts emerging from the record were ignored.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment sanctions disciplinary proceedings evidence evaluation temporary transfer organizational needs cassation admissibility medical director congedo di malattia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2103 c.c.
- Con il quinto motivo la AUSL ricorrente non si esime dall’impugnare nel merito la statuizione resa dalla Corte territoriale relativamente al capo di sentenza di cui al motivo che precede denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
art. 100 c.p
- Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c, la AUSL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della decisione resa dalla Corte territoriale in ordine all’illegittimità dell’assegnazione temporanea dello Zanfini al P.O.
art. 2103 c.c
- Con il quinto motivo la AUSL ricorrente non si esime dall’impugnare nel merito la statuizione resa dalla Corte territoriale relativamente al capo di sentenza di cui al motivo che precede denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16467/2017
Cass. S.U. n. 8053/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14364-2021 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIETI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EMANUELE VESPAZIANI; -ricorrente - contro ZANFINI COSMO CRISTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO MATERA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2511/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2020 R.G.N. 717/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

FATTI DI CAUSA Oggetto SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.14364/2021 Cron. Rep. Ud02/07/2025 - Il Tribunale di Rieti respingeva la domanda proposta da Cosmo Cristiano Zanfini nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dal servizio per giorni venti irrogateall’istante dalla predetta AUSL, alle cui dipendenze il primo operava in qualità di dirigente medico di primo livello, in servizio presso il Centro di Nefrologia e Dialisi di Magliano Sabina, con condanna della stessa AUSL alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute sulla retribuzione a titolo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché la declaratoria di illegittimità della collocazione in congedo d’ufficio per un periodo di 6 giorni e l’assegnazione in via temporanea e provvisoria presso U.O.C. del P.O. di Rieti con riconoscimento in via convenzionale di ulteriori 6 giorni di ferie e rientro presso la sede di lavoro abituale in Magliano Sabina. - Con sentenza del 20 novembre 2020, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi in sede di gravame avverso la decisione del Tribunale, in parziale riforma di quest’ultima, dichiarava l’illegittimità delle due sanzioni disciplinari, condannava la AUSL alla restituzione delle somme trattenute a titolo di sospensione dal servizio e dichiarava illegittima l’assegnazione provvisoria presso il P.O. di Rieti. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provati i fatti oggetto della prima sanzione, essendo a ciò insufficiente la sola deposizione, l’unica non resa “de relato” della persona che avrebbe avuto il violento diverbio con lo Zanfini cui è riferito l’addebito e, parimenti carenti di prova i fatti oggetto delle seconda sanzione in quanto in prevalenza smentiti in sede istruttoria, illegittime le trattenute operate sullo stipendio in esecuzione della seconda sanzione, illegittima l’assegnazione provvisoria del Zanfini presso il P.O. di Rieti in quanto genericamente motivato dalla AUSL che non ha mai specificato le ragioni organizzative sottese al provvedimento, legittima, viceversa, il collocamento in congedo d’ufficio per 6 giorni rientrando tale facoltà nel potere organizzativo del datore. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la AUSL di Rieti, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste con controricorso lo Zanfini. - La AUSL ricorrente ha poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deduce la nullità della sentenza in relazione al carattere meramente apparente della motivazione, assumendo, peraltro con riferimento solo al primo addebito, non essersi la Corte territoriale confrontata con le argomentazioni in base alle quali il primo giudice era pervenuto all’opposta conclusione, addivenendo apoditticamente al rovesciamento del decisum. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la AUSL ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della ritrattazione da parte della teste Maggi della propria iniziale dichiarazione accusatoria ai fini del giudizio circa l’attendibilità della testimonianza. - Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.

è prospettata con riferimento al non aver la Corte territoriale, a fronte della non concordanza delle deposizioni rese dai due testimoni oculari dell’episodio di cui al primo addebito, dato rilievo alle ulteriori risultanze istruttorie desumibili dalle testimonianze de relato e dai verbali del procedimento disciplinare. - Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c, la AUSL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della decisione resa dalla Corte territoriale in ordine all’illegittimità dell’assegnazione temporanea dello Zanfini al P.O. di Rieti, assumendo, in considerazione che mai lo Zanfini ha prestato servizio presso il P.O. di Rieti, essere stata pronunciata in assenza di una attuale interesse ad agire e ad impugnare non potendo derivare dalla mera statuizione circa l’invalidità dell’atto alcuna effettiva e concreta utilità e, così, nessun risultato giuridicamente apprezzabile. - Con il quinto motivo la AUSL ricorrente non si esime dall’impugnare nel merito la statuizione resa dalla Corte territoriale relativamente al capo di sentenza di cui al motivo che precede denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. per non essere il provvedimento di assegnazione temporanea, che si ribadisce mai eseguito, qualificabile come trasferimento. - I primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti a censurare l’error in procedendoin cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, dato dal parziale vaglio del materiale istruttorio riflessosi sulla congruità della motivazione relativa al primo degli episodi fatti oggetto di sanzione a carico dello Zanfini, ben possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure mosse dalla AUSL ricorrente nella richiesta di una rivalutazione nel merito del giudizio, non ricorrendo i vizi denunciati dalla AUSL ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, atteso che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 16467/2017), la valutazione delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi così come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, il che esclude la configurabilità dell’omesso esame rispetto a mezzi istruttori, laddove non si traduca nella mancata considerazione di fatti concreti da questi emergenti, secondo quanto previsto dal novellato n. 5 dell’art.360 c.p.c. come rigorosamente interpretato da Cass.

S.U. n. 8053/2014 e la stessa incongruità della motivazione che nella specie risulta ampiamente espressa e adeguatamente sorretta dagli elementi di prova selezionati dal giudice del merito ai fini del decidere. - Infondato, di contro, risulta il quarto motivo, permanendo l’interesse dello Zanfini a veder posto nel nulla il provvedimento di assegnazione temporanea al P.O. di Rieti, che, per quanto mai posto in esecuzione, ove non dichiarato illegittimo, ben avrebbe comunque potuto trovare attuazione in un momento successivo, non essendo stato dato conto del venir meno nel frattempo delle invocate esigenze di servizio. - Ancora inammissibile deve ritenersi il quinto motivo, non avendo la AUSL ricorrente fatto oggetto di specifica censura il rilievo della Corte territoriale relativa alla mancata specificazione del termine di durata della pretesa assegnazione provvisoria dello Zanfini alla P.O. di Rieti, da cui la Corte medesima ha derivato la qualificazione del provvedimento in termini di trasferimento qui contestata. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev