Court dismisses appeal against social security contributions for beach animators, ruling public beaches qualify as tourist structures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a sports association and an S.R.L. against a tax authority's decision regarding social security contributions. The lower court had determined that 63 workers animating a public beach in Bibione were covered by the Enpals scheme because their activity promoted tourism. The court rejected the argument that the beach was not a 'receiving structure' and affirmed that the functional purpose of tourism promotion qualifies it under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 D.P.R. n. 203/93; Art. 29 D.Lgs. n. 276/03: The obligation to insure workers performing animation activities on public beaches to promote tourism falls under the definition of 'receiving structures' connected to tourist activities, regardless of the absence of a paid hotel service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 29624-2020 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAIDEIA, ANEMOS S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato SARA FRATTOLIN; -ricorrenti - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, (gia' Equitalia Sud s.p.a) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato- nonchè contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentati e difesidagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
Oggetto Cartella Enpals R.G.N.29624/2020 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 -controricorrente - avverso la sentenza n. 609/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/04/2020 R.G.N. 356/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che avevarespinto l’opposizione svolta da Associazione Sportiva Dilettantistica Paideia e da lla Anemos s.r.l. avverso una cartella esattoriale emessa dall’Enpals, cui è succeduto l’Inps, e notificata dal concessionario, Equitalia Sud s.p.a., cui è succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti in relazione a 63 lavoratori che svolgevano attività di intrattenimento turistico sulla spiaggia di Bibione.
Riteneva la Corte che non vi fosse litisconsorzio necessario con la società appaltante l’attività di animazione adAnemos s.r.l., ovvero la Società Bibione Spiaggia s.r.l., e che i lavoratori dovevano essere assicurati presso l’Enpals in forza del d.P.R. n.203/93, sicché correttamente, dopo l’espletata consulenza contabile d’ufficio, era stato rideterminato il credito contributivo in rettifica rispetto a quello portato dalla cartella esattoriale. Avverso la sentenza, Associazione Sportiva Dilettantistica Paideia e da Anemos s.r.l. ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.
L’Inps resiste con controricorso, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., mentre AdER non ha depositato controricorso tempestivo. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza e violazione dell’art.29 d.lgs. n.276/03, per non avere la Corte rilevato che sin dal primo grado non era stato integrato il contraddittorio con la Società Bibione Spiaggia s.r.l., litisconsorte necessario.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.3, punti da 1 a 14 d.lgs. C.p.S. n.708/47 e del d.m. 15.3.2005, nonché errata interpretazione di Circolari Enpals nn.7e 13 del 2006, per avere ritenuto obbligatoria l’iscrizione presso l’Enpals dei lavoratori nonostante essi non lavorassero per alcuna struttura recettiva, ma svolgessero attività di intrattenimento a favore degli ospiti non tenuti ad acquistare alcun servizio di spiaggia. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello rideterminato l’ammontare della contribuzione anziché limitarsi a dichiarare la nullità della cartella esattoriale.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha affermato che il litisconsorzio tra committente e appaltatore entro l’art.29 d.lgs. n.276/03 è stato introdotto dall’art.21, co.1 d.l. n.5/12, e che tale norma non era vigente al tempo dell’introduzione del ricorso in primo grado, ovvero aprile 2011. Tale argomento non viene censurato dal motivo di ricorso, che si mostra così generico e inammissibile. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Occorre partire dal dato normativo dell’art.1 d.P.R. n.203/93, in base al quale l’obbligo assicurativo previsto per i lavoratori dello spettacolo è stato esteso agli “animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica”.
Nel caso di specie è pacifico che i 63 collaboratori proponevano attività di animazione verso i turisti che frequentavano la spiaggia, e che tale attività era finalizzata a promuovere il turismo incentivando la frequentazione dell’arenile. Il ricorso appunta la censura sul fatto che i lavoratori non erano tali in una struttura ricettiva, in quanto non lavoravano per conto di albergo o villaggio turistico, e i turisti potevano accedere liberamente alla spiaggia senza pagare alcun servizio per l’animazione. Ebbene, tali dati fattuali non sono dirimenti al fine di escludere l’applicabilità della citata norma al caso di specie.
La norma infatti è incentrata sull’aspetto funzionale dell’attività di promozione al fine di incentivare il turismo. La “struttura ricettiva” di cui parla l’art.1 cit. può dunque essere un qualsiasi luogo, come la spieggia, in cuivengano organizzate attività finalizzate alla promozione del turismo. La struttura recettiva non deve essere intesa limitatamente all’idea di edificio o stabilimento ove si svolga l’attività recettiva quale servizio a pagamento con animatori appositamente impiegati. In definitiva, come affermato dalla Corte d’appello, la spiaggia pubblica di Bibione deve essere qualificata come struttura turisticaai fini della suindicata norma.
Il terzo motivo è infondato. La Corte ha applicato il costante orientamento di legittimità secondo cui l’opposizione a cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicché, anche in caso di eccepita nullità dell’avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva (Cass.32615/24, Cass13313/24, Cass.8792/2024, Cass.8781/2024 tra le più recenti). La pretesa contributiva deve dunque essere accertata dal giudice nella sua esatta quantificazione.
Il che non significa, come intende il motivo, che una nuova cartella di creazione pretoria si sostituisca a quella invalida, ma semplicemente che la decisione giudiziale di sostituisce all’originaria cartella, mediante decisione sulla pretesa sostanziale sottostante all’emissione della cartella. Conc