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Ordinanza — n. 25010/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Inps ruling that sports club's trainers are professionals, not amateurs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25010/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by a sports society against the Rome Court of Appeal's decision to deny social security contributions for three trainers. The society argued that their activities were amateur, but the appellate court found the work professional based on continuous activity since 2009, professional qualifications, and non-symbolic payments. The court upheld this factual finding, ruling that the existence of secondary jobs for two trainers did not negate the stability and continuity required for professional status.

Regesto Legislator

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Art. 67, co. 1, lett. m) d.P.R. n. 917/86; Art. 350, co. 1, n. 5 c.p.c.: Compensation for professional activities performed by a sports society's trainers cannot be classified as 'other income' merely because the activity is labeled amateur, and factual findings on professional continuity are not subject to re-evaluation absent decisive omitted facts.

Parole chiave

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social security contributions amateur vs professional sports society status continuous activity requirement secondary employment impact contratto di allenatore diritto dello sport responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 67, co. 1, lett. m) d.P.R. n. 917/86
Art. 53 d.P.R. n. 917/86
Art. 69, co. 2 d.P.R. n. 917/86
Art. 2 l. n. 91/81
Questa Corte ha affermato, con orientamento cui va data continuità in questa sede (Cass.41397/2021, Cass.28845/2023, Cass.6263/25 , Cass.11196/25, Cass.11203/25), che l’art.67, co.1, lett.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 350, co. 1, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4248-2022 proposto da: X 2 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO DE LORENZI, MAURO CARBONI, LORENZO GUIDO ROSSI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2679/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2021 R.G.N. 2292/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Società sportiva dilettantistica R.G.N.4248/2022 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione svolta da X2 Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. avverso avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi dovuti in relazione a tre collaboratori della palestra gestita dalla società. Riteneva la Corte che i tre collaboratori svolgessero abitualmente e professionalmente la loro attività di istruttore sportivo, e che il carattere professionale della prestazione svolta faceva fuoriuscire la fattispecie dal paradigma normativo dell’art.67, co.1 d.P.R. n.917/86.

Avverso la sentenza la X2 Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. ricorre per tre motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art.67, co.1, lett.

m) d.P.R. n.917/86, per avere la Corte d’appello la Corte d’appello negato l’applicazione della norma riguardo alla ricorrente, siccome società sportiva dilettantistica. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt.53 e 69, co.2 d.P.R. n.917/86, dell’art.2 l. n.91/81 in relazione agli artt.2727 e 2729 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la ricorrente svolgesse un’attività a carattere professionale. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che due dei tre collaboratori svolgevano altre attività da considerarsi principali rispetto a quella di istruttore sportivo. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato, con orientamento cui va data continuità in questa sede (Cass.41397/2021, Cass.28845/2023, Cass.6263/25 , Cass.11196/25, Cass.11203/25), che l’art.67, co.1, lett.

m) d.P.R. n.917/1986 non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svolgano professionalmente le attività da cui le somme derivano. I compensi corrisposti ai collaboratori non possono dunque essere qualificati come “redditi diversi” sol perché percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché entrambi, sebbene il secondo sia rubricato come violazione di legge, criticano l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte in ordine alla presenza del requisito della professionalità. La Corte d’appello ha considerato che l’attività dei tre istruttori sportivi fosse svolta in modo professionale, e quindi anche quella della società che dei predetti si avvale, sulla base dei seguenti elementi di fatto:

a) svolgimento dell’attività in modo continuativo per vari anni (sin dal 2009);

b) possesso di titoli professionali necessari alla formazione dei soci;

c) svolgimento dell’attività lavorativa senza soluzione di continuità per la ricorrente;

d) percezione di corrispettivi non simbolici. Tale accertamento in fatto non può essere sottoposto a censura mediante rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dalla sentenza (v. le deposizioni testimoniali e i documenti prodotti dalla società), bensì nei soli limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art.350, co.1, n.5 c.p.c. Il terzo motivo in effetti deduce tale omissione, ma in modo inammissibile. Il fatto che due dei tre istruttori svolgano attività lavorativa diversa per altri soggetti, non è dedotto dalla ricorrente come decisivo, non argomentando il motivo le ragioni per cui tale fatto, da solo, abbia idoneità ad escludere la natura professionale dell’attività svolta per la ricorrente.

Come affermato dall’Inps, la compresenza di due impieghi diversi, non esclude che uno di essi, segnatamente quello oggetto della presente causa, venga svolto in modo stabile, con la necessaria continuità e competenza, come accertato nella sentenza impugnata. In conclusione, il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di