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Ordinanza — n. 25008/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pensionable overtime pay claim for public transport workers under Art. 5 and 17 of Law 889/71.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25008/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed a public transport worker to include overtime pay in her pensionable base. The INPS argued that only the base rate should count, while the worker claimed the full overtime compensation. The court ruled that the specific statutory provisions explicitly exclude overtime compensation from pensionable earnings, rejecting any attempt to split the payment into a base rate and an overtime premium.

Regesto Legislator

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Art. 5, co. 1 lett. e) l. n. 889/71; Art. 17, co. 1 l. n. 889/71: Overtime compensation is entirely excluded from the pensionable base, precluding any calculation that separates a base rate from an overtime premium.

Parole chiave

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pensionable base overtime compensation public transport workers Law 889/71 statutory exclusion pension calculation collective agreement ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 5, co. 1 lett. e) l. n. 889/71
Art. 17, co. 1 l. n. 889/71

Giurisprudenza citata

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Cass. 12855/24
Cass. 833/24
Cass. 21192/23
Cass. 21184/23
Cass. 446/12
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17376-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro LIOSETTI LILIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA DE ROSA; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4409/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 1305/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto contribuzione lavoro straordinario R.G.N.17376/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Liosetti Liliana, dipendente del Consorzio di Trasporti Pubblici del Lazio, volta al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico. La Corte d’appello affermava che, nella retribuzione pensionabile, andassero incluse le ore di straordinario lavorate in più rispetto all’orario normale ma con computo della retribuzione tabellare e senza maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Liosetti Liliana resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.5 e 17 l. n.889/71, per avere la Corte distinto, entro le ore prestate per lavoro straordinario, la retribuzione tabellare, computabile ai fini pensionistici, e la maggiorazione a titolo di compenso per lavoro straordinario prevista dai contratti collettivi, e non computabile.

Sostiene l’Inps che, ai fini pensionistici, alcuna componente retributiva per lavoro straordinario possa essere considerata. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento che va qui ribadito (Cass.12855/24, Cass.833/24, Cass.21192/23, Cass.21184/23), ha affermato che per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi degli artt.5 e 17 l. n.889/71, è estraneo alla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario (Cass.446/12); va cioè escluso completamente, al contrario di quanto reputato dalla Corte d’appello, il compenso per lavoro straordinario dalla base pensionabile in quanto tale compenso non può essere frazionato in una quota –pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota –la maggiorazione avente casa indennitaria – invece da non computare ; una simile scomposizione in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art.5, co.1 lett.

e) l. n.889/71, ha parlato di compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, laddove la determinazione a forfait è logicamente incompatibile con una voce costituita da più componenti retributive. Dal canto suo, l’art.17, co.1 l. n.889/71 esclude dalla retribuzione pensionabile proprio i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell’art.5, co.1 lett. e). La conclusione non muta anche a voler considerare il secondo comma della norma, in base al quale: “Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5 sono considerati nell’importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo”. Il riferimento alla lettera a), ovvero alla retribuzione tabellare nonsta a significare che nel compenso per lavoro straordinario la quota pari alla retribuzione tabellare debba essere inclusa nella retribuzione pensionabile ma, semmai, conferma la tesi contraria, ossia la netta distinzione tra la retribuzione tabellare (lett.

a) e il compenso per lavoro straordinario (lett. e), unitariamente inteso, passibile di determinazione forfettaria e al quale è estraneo il concetto di retribuzione tabellare. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai suesposti principi va cassata con accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dell’inte