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Decreto — n. 25005/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25005/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25005/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17370/2024 R.G. proposto da: PASQUALINA STEFANIA DE LUCIA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Massaini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro N.I.M.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- avverso la sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte d'appello di Torino Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25005/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17370/2024 R.G. proposto da: PASQUALINA STEFANIA DE LUCIA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Massaini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro N.I.M.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- avverso la sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte d'appello di Torino Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario controversie di lavoro ricorso del personale rivalutazione dei salari violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
179/2024 emessa dalla Corte d'appello di Torino Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17370/2024 R.G. proposto da: PASQUALINA STEFANIA DE LUCIA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Massaini con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro N.I.M.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- avverso la sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte d'appello di Torino Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 17370/2024 Numero sezionale 815/2025 Numero di raccolta generale 25005/2025 Data pubblicazione 11/09/2025 Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 17370/2024 Numero sezionale 815/2025 Numero di raccolta generale 25005/2025 Data pubblicazione 11/09/2025