Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, resulting in judgment extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment definition within the statutory 40-day period. The appellant, Volturno S.R.L., did not request a decision on the appeal, while the respondent, Siciliano, argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12021/2024 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Russo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SALVATORE SICILIANO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4433/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 12021/2024 Numero sezionale 814/2025 Numero di raccolta generale 25003/2025 Data pubblicazione 11/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 12021/2024 Numero sezionale 814/2025 Numero di raccolta generale 25003/2025 Data pubblicazione 11/09/2025