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Ordinanza — n. 24975/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against lower court ruling requiring workers to repay past-due wages due to lack of formal notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24975/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by four women against a lower court order requiring them to repay wages received under a rescinded judgment. The workers argued that the lower court erred in requiring a formal notice of default after the judicial order to restore their employment relationship. The court rejected this, citing a binding precedent that such a notice is mandatory for wage claims even when no work was performed.

Regesto Legislator

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Art. 1206, 1207, 1453, 1460 c.c.; Art. 360 c.p.c.: A formal notice of default is strictly required to claim wages for a period where no work was performed, following a judicial order to restore the employment relationship.

Parole chiave

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employment relationship restoration formal notice of default wage payment claims binding precedent application lower court error restitution of wages judicial order effect restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 1206 c.c.
Art. 1207 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 1460 c.c.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360 co.
Art. 394 c.p.c.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 394 cpc perché la Corte distrettuale, non svolgendo gli accertamenti demandati, non ha tenuto conto della originaria domanda di esse lavoratrici, con ciò violando gli artt.
Art. 112 c.p.c.
Art. 434 c.p.c.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360 co.
DPR n. 115/02
13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 13815/2023
196/2024, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 13815/2023, ha rigettato il ricorso proposto in prime cure da Laura Lazzerini, Laura Dragoni, Giulia Lorizzo e Laura Grassia e ha condannato le predette a restituire alla SOGEI S.p.a.
Cassazione n. 7090/2022
Cassazione Sez. Un. n. 8053/2014
Sez. Un. n. 8053/2014
Sez. Un. n. 8053/2014): ipotesi quest’ultima non ravvisabile nel caso de quo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17585-2024 proposto da: GRASSIA LAURA, LAZZERINI LAURA, DRAGONI LAURA, LORIZZO GIULIA, rappresentate e difese dagli avvocati BENEDETTO SPINOSA, MARA TICCONI; -ricorrenti - contro SOGEI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO PROIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2024 R.G.N. 2113/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.17585/2024 Cron. Rep. Ud.09/07/2025 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 196/2024, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 13815/2023, ha rigettato il ricorso proposto in prime cure da Laura Lazzerini, Laura Dragoni, Giulia Lorizzo e Laura Grassia e ha condannato le predette a restituire alla SOGEI S.p.a. quanto ricevuto in esecuzione della sentenza cassata, oltre accessori.

2. La Corte territoriale ha rilevato, dopo avere limitato il thema decidendum unicamente in relazione alle suddette lavoratrici, che queste, dopo la pronuncia di secondo grado del 2012 che aveva riconosciuto la esistenza di un rapporto di lavoro “tuttora in corso” con la SOGEI S.p.a., non avevano dedotto né provato di avere messo in mora la società offrendo la loro prestazione lavorativa per il periodo aprile 2012-giugno 2016, di talché dovevano restituire le somme loro versate in adempimento della sentenza annullata.

3. Avverso tale decisione Laura Grassia, Laura Lazzerini, Laura Dragoni e Giulia Lorizzo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la SOGEI S.p.a.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del processo, relativamente al rapporto processuale tra Laura Lazzerini e Laura Dragoni, da un lato, e la SOGEI S.p.a., dall’altro, per intervenuta rinuncia e accettazione, nulla disponendo in ordine alle spese exart. 391 u.c. cpc.

2. Per le altre due ricorrenti, i motivi possono essere così sintetizzati.

3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1453 e 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nella individuazione del dictum della sentenza rescindente che non aveva mai affermato, nel caso di specie, che occorresse una messa in mora successiva alla pronuncia di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro “tuttora in corso” con la società per avere diritto alle retribuzioni.

4. Il motivo è infondato.

5. La sentenza della Corte di Cassazione n. 13815/2023, nel caso di specie, ha chiaramente e univocamente statuito, con un principio vincolante e intangibile, che, ai fini del riconoscimento del diritto delle quattro lavoratrici ad ottenere il pagamento delle retribuzioni, pur in assenza di attività lavorativa, occorreva un atto di costituzione in mora successivo all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto e, proprio tale accertamento, per il periodo aprile 2012 –giugno 2016, ha delegato al giudice del rinvio che correttamente si è attenuto a quanto statuito in sede di legittimità, nulla valendo eventuali mutamenti giurisprudenziali sul punto nelle more intervenuti.

6. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 394 cpc perché la Corte distrettuale, non svolgendo gli accertamenti demandati, non ha tenuto conto della originaria domanda di esse lavoratrici, con ciò violando gli artt. 112 e 434 cpc in quanto, da un lato, la motivazione era contraddittoria e presente solo da un punto di vista grafico e, dall’altro, vi era stata una omessa pronuncia sulla originaria domanda delle ricorrenti.

7. Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.

8. Alcuna anomalia motivazionale, imputabile alla gravata sentenza, ricorre nel caso di specie essendo essa anomalia ravvisabile, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (per tutte, Cass.n. 7090/2022; Cass. Sez. Un. n. 8053/2014): ipotesi quest’ultima non ravvisabile nel caso de quo.

9. Inoltre, va osservato che la Corte territoriale, in ossequio alla natura del giudizio di rinvio, si è attenuta ad accertare proprio quanto richiesto in sede rescindente circa la sussistenza di un valido atto di messa in mora dopo l’ordine giudiziale di ripristino del rapporto, dandone adeguata spiegazione.

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso, relativamente alle posizioni di Laura Grassia e Giulia Lorizzo, deve essere rigettato.

11. Al rigetto segue la condanna delle suddette ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, con riguardo alle ricorrenti Grassia e Lorizzo. La Corte dichiara estinto il processo limitatamente al rapporto processuale tra Lazzerini Laura e Dragoni Laura, da un lato, e la SOGEI S.p.a., dall’altro, nulla disponendo in ordine alle spese; rigetta nel resto il ricorso. Condanna le ricorrenti Laura Grassia e Giulia Lorizzo al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti Grassia e Lorizzo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,