Cassation appeal dismissed for non-response; 40-day silence deemed a formal waiver under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the lower court's proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Azienda Napoletana Mobilità, did not request a decision on the appeal after 40 days elapsed since the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a formal waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the non-appealing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12746/2022 R.G. proposto da: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’-ANM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv.to Mario Manselli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro GENNARO RUOCCO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv.to Nerino Allocati con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5455/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 12746/2022 Numero sezionale 808/2025 Numero di raccolta generale 24958/2025 Data pubblicazione 10/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 12746/2022 Numero sezionale 808/2025 Numero di raccolta generale 24958/2025 Data pubblicazione 10/09/2025